Azione revocatoria e scientia damni del coniuge: inammissibili le censure sul travisamento della prova (Cass. civ. Sez. 3 n. 10405 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per il decesso di una parte, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.; se invece concerne la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio si converte in una questione di valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito e come tale non sindacabile in cassazione, se non sotto il profilo motivazionale nei limiti di legge. La censura che richiede una nuova verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto è, pertanto, inammissibile.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute proponevano domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un coniuge e della moglie, per sentir dichiarare l’inefficacia di due atti di alienazione del 2010, con i quali, in esecuzione degli accordi di separazione, l’uomo aveva trasferito alla donna la metà degli immobili adibiti a casa coniugale. I creditori agivano per tutelarsi da un credito risarcitorio di ingente ammontare, accertato in via definitiva nei confronti del debitore.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provata la scientia damni in capo alla moglie. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’11.7.2023, rigettava l’appello della donna, valorizzando molteplici indici presuntivi, tra cui la rilevanza mediatica della vicenda giudiziaria, la conoscenza di un sequestro conservativo e la coincidenza temporale tra la crisi coniugale e l’alienazione. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha escluso che il decesso di uno degli intimati, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, potesse determinarne l’interruzione. Ha ribadito che nel giudizio davanti alla Cassazione, connotato dall’impulso d’ufficio, l’istituto dell’interruzione non opera, richiamando la giurisprudenza costante e, in particolare, le Sezioni Unite n. 14385 del 2007.
Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, tutti incentrati sul presunto travisamento del contenuto di alcuni documenti e prove testimoniali, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, ha precisato la distinzione tra l’errore di percezione del fatto probatorio — rimediabile solo con la revocazione — e la diversa ipotesi in cui la parte contesti la lettura del fatto probatorio e la sua inferenza logica. In tale seconda evenienza, la censura attiene ai profili di fatto e alla valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non rinnovabile in sede di legittimità. I motivi sono risultati inoltre non aderenti alla decisione impugnata, che non si era basata esclusivamente sugli elementi indicati dalla ricorrente, ma su un quadro indiziario composito.
Con specifico riferimento alla dedotta notorietà delle vicende giudiziarie, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. La ricorrente aveva denunciato un error in procedendo, ma non aveva riprodotto né puntualmente indicato gli atti processuali necessari a consentire alla Corte di valutare l’effettiva mancata allegazione della notorietà da parte degli attori. In particolare, non aveva riprodotto l’atto di citazione, il cui contenuto era essenziale per verificare il vizio dedotto.
In ordine al quarto motivo, la Corte ha infine chiarito i limiti dell’onere di contestazione specifica ex artt. 115 e 167 c.p.c., precisando che tale onere sussiste solo per i fatti “propri” o “comuni” alla parte nei cui confronti l’allegazione è formulata. La circostanza della cessazione della convivenza tra coniugi sin dal 1986, essendo un fatto interno alla coppia e non conoscibile dai creditori agenti, non poteva ritenersi pacifica per effetto della loro mancata contestazione. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con esposizione della ricorrente al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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