Cessione in blocco: l’avviso in Gazzetta Ufficiale individua il credito e la legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. 3 n. 15130 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l’indicazione del codice identificativo del contratto da cui deriva il credito, è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario, senza che questi sia tenuto a produrre il contratto di cessione né una specifica individuazione del credito oltre a quella risultante dal predetto codice. L’avviso pubblicato assolve, infatti, alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto e di dimostrare l’inclusione del credito nel portafoglio oggetto di cessione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’azione revocatoria promossa da una banca nei confronti di un debitore e del figlio, acquirente di un immobile, nonché della convivente di quest’ultimo, con la quale era stato costituito un fondo patrimoniale sui cespiti alienati. Il giudice di primo grado dichiarava l’inefficacia degli atti ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., essendo stata alienata l’unica garanzia patrimoniale del debitore, con riserva di godimento in suo favore, in un contesto di conoscenza del pregiudizio da parte dell’acquirente. La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame, ritenendo sussistenti l’eventus damni e la scientia fraudis.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il debitore e l’acquirente, anche in qualità di costituenti il fondo patrimoniale, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione della società cessionaria del credito, subentrata alla banca in virtù di una cessione in blocco. La società cessionaria resisteva, eccependo la correttezza della propria legittimazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, incentrati, in primo luogo, sulla violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 58 t.u.b. La ricorrente sosteneva che la cessionaria avrebbe dovuto provare l’effettiva inclusione del credito nel portafoglio ceduto, non essendo sufficiente la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che esonera dalla notifica al debitore ma non dimostrerebbe l’esistenza e il contenuto del contratto di cessione.

La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, per non essersi la ricorrente confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano, infatti, accertato che la cessionaria aveva indicato il codice identificativo del contratto da cui derivava il credito, riportato nel fascicolo di primo grado, e che tale credito era stato incluso nella cessione in blocco, come risultante dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione.

Con riguardo al merito della controversia, la Corte ha rigettato la censura relativa all’art. 2901 cod. civ., rilevando che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia di azione revocatoria ordinaria. In particolare, è stata esclusa la prova della destinazione del prezzo di vendita al pagamento di debiti scaduti del venditore, così come la necessità della vendita come unico mezzo per procacciarsi la liquidità necessaria.

Quanto all’elemento soggettivo, è stata ritenuta sufficiente la mera conoscenza, da parte dell’acquirente, del peggioramento della garanzia patrimoniale del debitore, richiamando il precedente di Cass. n. 29423/2021. Per la costituzione del fondo patrimoniale, invece, la corte ha tratto le debite conseguenze dalla natura gratuita della disposizione, applicando i principi giurisprudenziali in materia di revocatoria di atti a titolo gratuito.

L’inammissibilità dei motivi ha comportato l’inammissibilità del ricorso principale e dei controricorsi adesivi, qualificati come ricorsi incidentali adesivi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della sola controricorrente e compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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