Appalto: il mancato acconto giustifica la risoluzione mediante diffida (App. Bologna 318/2026)
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 318 del 2 febbraio 2026
Il caso
Nel corso di un appalto il committente non aveva versato l’acconto contrattualmente previsto e non aveva trasmesso la documentazione necessaria per l’erogazione degli stati di avanzamento, lasciando inoltre senza risposta le richieste operative dell’impresa.
La gravità dell’inadempimento
La Corte ha escluso che il mancato pagamento potesse essere considerato di scarsa importanza. Le giustificazioni del committente erano rimaste prive di prova e la clausola sull’acconto non poteva essere ridotta a un mero refuso.
La diffida ad adempiere
La diffida inviata dall’appaltatore era legittima e, decorso inutilmente il termine assegnato, aveva prodotto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Sono stati conseguentemente esclusi i danni da ritardo e l’applicazione della penale a carico dell’impresa.
Il mancato pagamento dell’acconto, unito all’inerzia necessaria alla prosecuzione dei lavori, integra un grave inadempimento idoneo a fondare la diffida risolutiva.
L’esito
In integrale riforma della decisione di primo grado, il contratto è stato dichiarato risolto per inadempimento del committente, condannato a pagare 239.362,83 euro oltre IVA e interessi, comprendenti il corrispettivo delle opere eseguite e il mancato guadagno.
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