Condizione sospensiva: la mera inerzia non determina l’avveramento fittizio (App. Bologna 658/2026)
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 658 dell’11 marzo 2026
La controversia
Una delegazione di pagamento prevedeva che l’ultima rata di 80.000 euro fosse dovuta soltanto dopo l’integrale realizzazione di opere oggetto di un distinto contratto d’appalto. Il creditore invocava l’avveramento fittizio della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c.
La natura della condizione
Il chiaro tenore letterale della scrittura qualificava la clausola come condizione sospensiva causale, dipendente dall’attività di un terzo. Non ricorrevano elementi per trasformarla in un semplice termine di pagamento.
L’avveramento fittizio
L’art. 1359 c.c. richiede che la condizione manchi per una condotta dolosa o colposa della parte che abbia interesse contrario al suo avveramento. La mera inattività non basta, salvo che violi uno specifico obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge.
La condizione non può considerarsi avverata se le parti avevano un interesse convergente alla sua verificazione e non è provata una condotta colpevole impeditiva.
La decisione
Poiché i debitori si erano ripetutamente attivati per consentire il completamento dei lavori, la Corte ha escluso la violazione della buona fede e ha rigettato l’appello.
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