La clausola di copertura finanziaria non deroga alle procedure ex art. 191 TUEL (Cass. civ. Sez. 2 n. 21755 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni della pubblica amministrazione, l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola c.d. di copertura finanziaria, che subordini il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica alla concessione di un finanziamento, non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all’art. 191 TUEL, che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. In mancanza del valido impegno di spesa, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. La disciplina dell’impegno di spesa ha rilevanza di ordine pubblico ed è funzionale alla tutela dell’interesse pubblico all’equilibrio economico e al buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.. In materia di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene per il risarcimento del danno, hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e possono essere attribuiti, ex artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio un Comune chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per prestazioni di progettazione e direzione lavori relative all’ampliamento di una scuola, oltre alla maggiorazione del 25% per l’illegittima risoluzione del rapporto. Il Tribunale respingeva le domande; la Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva al professionista un residuo compenso, determinato sulla base dell’impegno di spesa preventivato dall’ente, e gli attribuiva altresì una somma a titolo di danno non patrimoniale per la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 191, primo comma, TUEL per assenza di reale e attuale copertura finanziaria dell’obbligazione riconosciuta; il professionista proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’eccezione di novità della questione sollevata dal professionista, disattendendola: la sentenza impugnata aveva infatti espressamente considerato se le somme da corrispondere fossero supportate da adeguato impegno di spesa, sicché il riferimento all’art. 191 TUEL costituiva la veste giuridica di una valutazione già compiuta dal giudice di merito. Le norme sulle spese degli enti locali, ha aggiunto la Corte, sono di interesse pubblico e indisponibili.
Sul merito, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26657 del 2014, secondo cui la clausola di copertura finanziaria non consente di derogare alle procedure di spesa dell’art. 191 TUEL: la ratio della norma, intesa alla consapevole assunzione degli impegni di spesa e alla correttezza della gestione amministrativa, non ammette eccezioni convenzionali. La Corte di merito aveva ritenuto sufficiente, a integrare un valido impegno di spesa, il riferimento contenuto in una delibera a un finanziamento regionale futuro e alla vendita di un immobile comunale, senza considerare che occorre il rispetto delle procedure di copertura, indifferenti alla circostanza, verificabile solo ex post, dell’effettiva erogazione del finanziamento.
La necessità del preventivo impegno di spesa attiene alla genesi stessa del contratto quale fonte di obbligazioni riferibili all’ente: la sua assenza comporta che il rapporto obbligatorio intercorra, quanto alla controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. La Corte ha conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, e ha cassato la sentenza con rinvio perché la validità dell’impegno di spesa fosse riesaminata alla luce di tali principi.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha escluso la tardività: l’interesse alla sua proposizione trova ragione nel ricorso principale, che mira a rimettere in discussione l’assetto di interessi delineato dalla sentenza impugnata, richiamando le Sezioni Unite n. 8496 del 2024. Nel merito, il motivo è stato ritenuto infondato: l’interpretazione del contratto operata dalla Corte territoriale, che aveva escluso la configurabilità di una revoca dell’incarico, non contrasta con l’art. 18 della legge n. 143/1949, che prevede la maggiorazione del 25% solo per la limitazione a funzioni parziali di un incarico originariamente completo, mentre il terzo comma disciplina la base di calcolo senza riconoscere alcuna maggiorazione per l’incarico ab origine parziale. La censura, volta a contestare la valutazione delle risultanze di causa, è stata ritenuta inammissibile in quanto esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla valutazione del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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