Disconoscimento della copia del verbale assembleare e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 9037 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione con cui una parte deduce che un verbale di assemblea condominiale non si è mai tenuto, contestandone l’esistenza stessa, integra un disconoscimento dell’autenticità della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., con la conseguenza che il documento è inutilizzabile in giudizio ove chi intenda avvalersene non proponga l’azione di verificazione e non ne riporti esito positivo. La questione concernente la sussistenza e la validità del disconoscimento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. È inammissibile, per genericità, il motivo che lamenti la mancata valutazione di documenti che il ricorrente non riproduce nel contenuto né individua nella tipologia, non consentendo alla Corte di apprezzarne la decisività.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di un condominio, aveva chiesto la restituzione di somme che assumeva di avere anticipato per conto del condominio: circa 17.803 euro risultanti da un verbale assembleare di approvazione dei rendiconti e 2.842 euro che deduceva di avere versato, con denaro proprio, in esecuzione di una sentenza del giudice di pace in favore di un legale del condominio.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte di appello, in riforma, l’aveva rigettata, rilevando il difetto di prova delle anticipazioni: il valore probatorio del verbale era stato eliso dal disconoscimento del condominio e la quietanza del legale, proveniente da terzi, era priva di sufficiente valenza dimostrativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per avere ritenuto valido il disconoscimento della copia del verbale assembleare. La Corte lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto il motivo investe un apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, cui spetta interpretare e valutare le difese e le contestazioni delle parti.

Sul punto la Corte osserva che il condominio aveva reiterato in appello il disconoscimento del verbale e proposto querela di falso. Le allegazioni dello stesso ricorrente — secondo cui il condominio aveva dedotto la falsità del verbale, per non essersi mai tenuta a quella data alcuna riunione assembleare — comportavano un vero e proprio disconoscimento dell’autenticità del documento ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., da cui l’inutilizzabilità in giudizio, superabile solo con l’azione di verificazione e il suo esito positivo.

La Corte rileva che la sentenza impugnata, pur con una non limpida sovrapposizione dell’art. 2719 cod. civ., individua chiaramente l’impossibilità giuridica di avvalersi del documento nella contestazione dell’esistenza dell’originale, cioè nel disconoscimento della sua autenticità, ammissibile anche nei confronti della copia della scrittura privata, precisando che chi intende avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la verificazione. Tale motivazione, non investita da censure, rende il motivo inammissibile anche sotto questo profilo.

Il secondo motivo, che lamentava la mancata valutazione dei documenti giustificativi delle somme versate, è inammissibile per genericità: il ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti né ne individua la tipologia, così impedendo alla Corte di apprezzarne la decisività, cioè di verificare se la loro considerazione avrebbe comportato una decisione favorevole.

Il terzo motivo, relativo alla somma versata in favore del legale, è infondato, investendo la valutazione del giudice di merito sia sui motivi di appello — con cui il condominio aveva chiesto l’integrale riforma, censurando anche l’accertamento di quel credito — sia sul contenuto rappresentativo della quietanza e sul suo valore dimostrativo del versamento con denaro proprio dell’amministratore. Trattandosi di accertamenti di fatto, essi non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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