Appalto illecito e interposizione di manodopera: irrilevanza di mezzi e rischio d’impresa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21919 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione illecita di manodopera, l’accertamento del carattere non genuino dell’appalto si fonda sulla verifica dell’effettivo esercizio, da parte del committente, di un potere direttivo e conformativo sui lavoratori formalmente dipendenti dall’appaltatore. L’appalto è lecito solo se l’appaltatore organizza autonomamente il processo produttivo, esercitando sui propri dipendenti un potere direttivo effettivo e non meramente formale. La proprietà dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa costituiscono meri elementi indiziari, privi di portata dirimente. L’art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020, avendo natura di norma di interpretazione autentica, trova applicazione anche agli appalti stipulati sotto la vigenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Il Fatto
La società committente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto il reclamo, confermando la decisione di primo grado. Quest’ultima, in applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, aveva dichiarato costituito tra il lavoratore e la committente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto del carattere non genuino dell’appalto stipulato con la società formalmente datrice di lavoro.
Il giudice di merito aveva considerato inesistente il licenziamento intimato da quest’ultima società e aveva condannato la committente alla reintegra e al risarcimento del danno. La questione approda in Cassazione sulla qualificazione dell’appalto come illecito ai sensi dell’art. 29 cit.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui la ricorrente contesta la qualificazione come eterodirezione delle istruzioni operative impartite ai dipendenti dell’appaltatrice, sostenendone la compatibilità con un appalto genuino. Il motivo è respinto.
Il collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il legislatore ha sì consentito che l’appaltatore si limiti a mettere a disposizione la propria professionalità, ma ha ritenuto imprescindibile, per la configurabilità dell’appalto lecito, che sia l’appaltatore a organizzare il processo produttivo con manodopera propria, esercitando un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Ne discende che si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, residuando in capo al medesimo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo.
La Corte di merito ha accertato in fatto, sulla base di plurime deposizioni testimoniali, che i dipendenti dell’appaltatrice ricevevano disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell’attività dai dipendenti della committente, che esercitava così un vero e proprio potere conformativo. Nessun ruolo organizzativo o direttivo era svolto dalla formale datrice di lavoro, assente dal luogo di lavoro e impegnata unicamente in adempimenti amministrativi.
Accertato l’esercizio costante di un potere di specificazione della prestazione, stabilmente integrata nel ciclo produttivo della committente, diventa irrilevante la mancata indagine sulla proprietà dei mezzi e sul rischio d’impresa: si tratta di elementi indiziari, privi di portata dirimente alla luce del complessivo accertamento. Le residue censure, dirette sull’accertamento fattuale, sono inammissibili perché estranee al vizio di violazione di legge.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, la Corte esclude la dedotta violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. perché la norma di interpretazione autentica condivide con il decreto-legge la comune natura di misura di sostegno al lavoro in favore dei lavoratori.
Nota della Redazione
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