Iscrizione alla Gestione separata e abitualità dell’attività professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12880 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione alla Gestione separata istituita presso l’Inps presuppone l’abitualità dell’attività professionale, requisito che può sussistere anche in presenza di redditi annui inferiori a 5.000 euro. Il giudice di merito non può presumere l’abitualità iuris et de iure per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, né escluderla in modo automatico per il reddito inferiore alla soglia. L’accertamento va compiuto ex ante, in considerazione della scelta compiuta a monte dal professionista, e non ex post come conseguenza dell’ammontare di reddito prodotto nell’anno. L’onere della prova dell’abitualità grava sull’Inps, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito contributivo. Ove il reddito superi i 5.000 euro annui, il requisito dell’abitualità diviene irrilevante.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall’Inps per il debito contributivo derivante dal reddito di lavoro autonomo percepito nell’anno 2010, a seguito dell’iscrizione d’ufficio del professionista alla Gestione separata. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione proposta dall’interessato; la Corte d’appello di Genova, in riforma della pronuncia, aveva invece accolto il gravame, ritenendo che il reddito percepito fosse inferiore alla soglia di 5.000 euro, limite al di sotto del quale l’iscrizione non era dovuta.
Avverso tale sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti dell’Istituto, ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, illustrato da memoria. L’intimato è rimasto tale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995, art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, art. 21, comma 8, legge n. 247/2010 e art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. La Corte territoriale, ad avviso dell’Istituto, aveva escluso l’iscrizione d’ufficio basandosi unicamente sul reddito prodotto, inferiore a 5.000 euro, senza considerare che l’appellante svolgeva abitualmente l’attività di avvocato.
Il motivo è fondato. La Corte di cassazione richiama la giurisprudenza formatasi in materia, a partire da Cass. n. 4419/2021 e proseguita con Cass. n. 4863/2022, Cass. n. 28117/2021 e Cass. n. 10269/2021, della quale ribadisce il consolidato orientamento.
Il principio affermato è che l’iscrizione alla Gestione separata presuppone l’abitualità dell’attività professionale, la quale può sussistere anche rispetto a redditi annui inferiori a 5.000 euro. L’accertamento dell’abitualità compete al giudice di merito, il quale non può presumere iuris et de iure il requisito per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, né può escluderlo tout court per il reddito inferiore alla soglia.
Il giudice può invece trarre, quali elementi di presumptio hominis in favore dell’abitualità, l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita Iva e l’esistenza di un’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della propria attività. Di contro, la percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro può rilevare come semplice indizio, da ponderare con gli altri elementi acquisiti al processo, volto a escludere l’abitualità. L’accertamento va compiuto ex ante, in considerazione della scelta compiuta a monte dal professionista, e non ex post come conseguenza dell’ammontare di reddito prodotto nell’anno.
Una volta accertata l’abitualità, l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta pur se il reddito annuo sia inferiore a 5.000 euro; il relativo onere probatorio grava sull’Inps, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito alla contribuzione. Ove invece il reddito superi i 5.000 euro annui, il requisito dell’abitualità diviene irrilevante, poiché l’iscrizione è comunque dovuta in base all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, che concerne l’attività svolta in modo occasionale ma con reddito superiore alla soglia necessaria all’iscrizione.
La Corte territoriale ha violato tali principi, non compiendo alcun accertamento di fatto sull’abitualità dell’attività e ritenendo che il solo reddito inferiore a 5.000 euro escludesse l’iscrizione d’ufficio. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per l’accertamento sulla sussistenza o meno del requisito dell’abitualità e per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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