Mansioni equivalenti nell’area e presunzione di retribuzione superiore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4387 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto alla retribuzione correlata a mansioni superiori presuppone lo svolgimento effettivo delle stesse e non può fondarsi su una presunzione desunta dal mero inserimento in graduatoria. La contrattazione collettiva che considera equivalenti tutte le mansioni comprese nella medesima area impedisce di qualificare come superiori le prestazioni interne all’area, con la conseguenza che le fasce retributive costituiscono mere progressioni economiche prive di incidenza sul contenuto professionale. È pertanto errata, per falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. e violazione dell’art. 2697 cod. civ., la decisione che riconosca differenze retributive per un periodo in cui l’attribuzione del livello economico superiore non era operativa, addossando al datore di lavoro la prova di fatti privi di rilevanza.

Il Fatto

Un dipendente di un ente previdenziale pubblico, inquadrato nel livello economico C2, partecipava a una selezione interna bandita per la copertura di posti di categoria C3. Proclamato vincitore con determina del 21.9.2009, vedeva poi modificata la graduatoria in esito all’impugnazione di altri concorrenti; la categoria superiore gli veniva riassegnata con successiva determina del 22.11.2011, con decorrenza dal 31.12.2009.

Il lavoratore adiva il giudice del lavoro per ottenere l’inquadramento in C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme trattenute dall’ente a recupero delle maggiori retribuzioni versate nel periodo 31.12.2006-31.12.2009. Il Tribunale respingeva la domanda di inquadramento ma accoglieva quella restitutoria; la Corte d’Appello confermava entrambe le statuizioni. L’ente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, che convergono sulla medesima censura. Non è più in discussione la legittimità della rettifica della graduatoria né il diritto del lavoratore alla retribuzione corrispondente al livello C3 dal 31.12.2009. Il ricorso investe invece il riconoscimento della maggiore retribuzione dalla decorrenza giuridica del 31.12.2006.

Il Collegio rileva una contraddizione nella sentenza impugnata: da un lato essa conferma il rigetto della domanda di conseguire la posizione C3 dal 31.12.2006; dall’altro riconosce il diritto a una retribuzione per mansioni di maggior impegno e rilievo con la stessa decorrenza. Una volta accertata la legittimità dell’operato dell’ente, il diritto alla maggiore retribuzione poteva derivare solo dallo svolgimento effettivo di mansioni diverse.

La Corte d’Appello ha invece presunto lo svolgimento di tali mansioni dal fatto noto dell’inserimento in graduatoria del 21.9.2009, retrodatandone gli effetti al 31.12.2006, data addirittura anteriore al bando, pubblicato il 23.6.2008. Quella data è meramente virtuale e rileva solo per la decorrenza retroattiva fissata nel bando, di cui non si può tenere conto quando il diritto non origina dall’efficacia giuridica del bando ma dallo svolgimento effettivo delle mansioni.

Il ragionamento si traduce in falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ., applicato a prestazioni virtuali, e in violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché lo svolgimento di mansioni più impegnative è fatto costitutivo della domanda e non può essere il datore di lavoro a dover provare l’adibizione a funzioni inferiori.

La Corte richiama poi il CCNL del 1°.10.2007 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, che considera mansioni superiori solo quelle dell’area immediatamente superiore e equivalenti tutte le mansioni interne all’area (conforme Cass. n. 21485/2020). Il contratto collettivo, norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., impedisce di qualificare superiori le prestazioni interne all’area, non applicandosi nel pubblico impiego l’art. 2103 cod. civ. (Cass. nn. 11503/2022, 29624/2019). La Corte d’Appello ha inoltre trascurato che l’annullamento in autotutela della graduatoria originaria, adottato per eseguire un giudicato amministrativo, travolge gli atti conseguenti e determina la nullità originaria del contratto stipulato in esito alla selezione (Cass. n. 1307/2022). Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la domanda restitutoria è rigettata. Le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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