Retribuzione di posizione parte variabile e mansioni superiori dirigenziali (Cass. civ. Sez. Lav n. 22331 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la retribuzione di posizione, anche nella sua componente variabile, è correlata alla graduazione delle funzioni dirigenziali attribuite e alle connesse responsabilità, non già al raggiungimento di obiettivi assegnati. Ne consegue che, in caso di riconoscimento di mansioni superiori, la relativa voce non può essere esclusa dal trattamento economico del livello dirigenziale invocando, in via analogica, il presupposto della positiva verifica dei risultati che condiziona invece la sola retribuzione di risultato. Resta fermo che l’indebito retributivo è ripetibile anche in assenza di una condotta dell’ente erogatore ostativa all’affidamento, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta da un ente di ricerca come tecnologo, aveva svolto per un triennio mansioni superiori quali la direzione di una Direzione dell’amministrazione centrale, con attribuzione delle relative indennità. A seguito della richiesta di ripetizione di tali somme da parte dell’ente, aveva agito in giudizio per far valere il diritto a trattenerle e per ottenere le differenze retributive per le mansioni dirigenziali svolte. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ma la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni di dirigente di seconda fascia, liquidando le relative differenze. Avverso tale decisione entrambe le parti avevano proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel vagliare il ricorso principale, ha innanzitutto confermato la ripetibilità delle indennità erogate in assenza di titolo. Sul punto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 e i propri precedenti, ha ribadito che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito a trattenere un trattamento economico privo di copertura contrattuale collettiva, essendo ammissibile la sola tutela risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti, tutela non attivata nel caso di specie.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha accolto il motivo concernente lo scorporo della retribuzione di posizione parte variabile dal trattamento economico del livello superiore. I giudici di merito avevano negato la computabilità di tale voce e della retribuzione di risultato, muovendo dall’assunto che entrambe dipendessero dal raggiungimento di obiettivi. La Cassazione ha però rilevato un vizio logico in tale equiparazione: la retribuzione di risultato, per espressa previsione contrattuale, è erogabile solo a seguito di preventiva assegnazione degli obiettivi e della positiva verifica dei risultati, sicché la sua esclusione è corretta. Al contrario, la retribuzione di posizione è definita in base alla graduazione delle funzioni e alla responsabilità connesse, come emerge dalla normativa contrattuale richiamata, e non dipende dal raggiungimento di obiettivi. Pertanto, l’argomento utilizzato per negare la prima voce non era estensibile alla seconda, il cui riconoscimento presuppone unicamente che alla posizione rivestita corrisponda un valore economico determinato da un provvedimento di graduazione delle funzioni.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili sia il terzo motivo del ricorso principale, risolvendosi in censure di merito sull’accertamento del percepito e sulla qualificazione delle mansioni, sia il ricorso incidentale dell’ente, volto a contestare la natura dirigenziale dell’ufficio, in quanto involgente una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, limitatamente al motivo accolto, per la rideterminazione del trattamento economico spettante.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.