Omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità e ricorso incidentale condizionato (Cass. civ. Sez. II n. 22542 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti, pronunciata quando manchino i requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale. Ne deriva che, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, rilevando non il tenore della pronuncia impugnata bensì l’esistenza di tale invalidità. Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone poi la soccombenza e non può essere proposto dalla parte risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello, la quale non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate. Infine, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può dedursi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo per avere il giudice posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o assunte oltre i limiti legali.
Il Fatto
Una banca, dichiaratasi creditrice di una società per oltre undici milioni di euro, ha convenuto in giudizio la società debitrice e il ricorrente per surrogarsi nella posizione creditoria vantata da quest’ultima. Il credito trovava titolo in una scrittura privata con cui il ricorrente si era obbligato a trasferire un’azienda agricola, ma il documento è stato disconosciuto e il suo originale non è stato reperito.
Il Tribunale ha accolto la domanda e disposto il trasferimento del complesso immobiliare in favore del fallimento della società. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, valorizzando la mancata comparizione del ricorrente alle udienze fissate per il saggio grafico. La Cassazione, in un primo giudizio di legittimità, ha cassato la sentenza per omessa pronuncia su un motivo d’appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata di condanna. Il ricorrente ha quindi proposto un secondo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della domanda subordinata, formulata nel primo appello e non riproposta in sede di legittimità e dunque, secondo il ricorrente, abbandonata.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per due autonome ragioni. Secondo l’orientamento costante e condiviso dal Collegio, l’inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti. Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su di essa, la sentenza non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita: ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’esistenza di tale invalidità. Richiama, in tal senso, Sez. 3 n. 15100 del 2024 e Cass. n. 25154 del 2015.
Una seconda e autonoma ragione sorregge la decisione. Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può essere proposto dalla parte risultata completamente vittoriosa in appello. Quest’ultima non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di secondo grado, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale consente che vengano riesaminate in sede di rinvio. Sul punto richiama Sez. 2 n. 134 del 2017 e Cass. n. 28400 del 2021.
Il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., assumendo che il giudice di rinvio abbia erroneamente reputato provati l’an e il quantum del debito. La Corte lo dichiara inammissibile, osservando che la Corte d’appello ha compiutamente spiegato le ragioni per cui le emergenze di causa inducevano all’accoglimento della domanda. Il richiamo all’art. 115 è inconsistente, poiché una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, o assunte fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento. Richiama Sez. 6-1 n. 27000 del 2016.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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