Escussione garanzia autonoma e buona fede del sostituto d’imposta (Cass. civ. Sez. III n. 8277 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il primo acquirente di latte che abbia escusso la garanzia autonoma rilasciata dal produttore e abbia riscosso l’importo del prelievo supplementare è tenuto a restituire direttamente al produttore quanto percepito sine causa, una volta accertata con giudicato la non debenza del prelievo per le annate considerate. La sua qualità di sostituto d’imposta nell’acquisizione del tributo non lo esonera, in sede restitutoria, dall’obbligo di buona fede oggettiva: non può trattenere la somma né costringere il produttore a un iter indiretto verso il sostituito, che non l’ha mai ricevuta. La buona fede, quale regola di condotta ex art. 1175 c.c., impone al riscossore di restituire in via diretta ciò che gli è stato versato ingiustificatamente.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro una società agricola, i suoi soci e i fideiussori per il regresso di quanto versato al consorzio primo acquirente, che l’aveva escussa quale garante del pagamento del prelievo supplementare dovuto per il superamento del QRI nelle annate lattiero-casearie 1997-1998, 1998-1999 e 2000-2001.
Gli ingiunti si opponevano e chiamavano in causa il consorzio per la manleva. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda di manleva; la Corte d’appello di Brescia confermava. I soccombenti ricorrevano in Cassazione con due motivi, resistendo la banca e il consorzio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la mancata indicazione delle norme applicate. La Corte lo dichiara inammissibile: la motivazione va valutata nel suo complesso, e quando la questione è di diritto il rimedio è la violazione di legge, non il vizio di motivazione. Richiama le Sezioni Unite n. 2731 del 2017, secondo cui la mancanza di motivazione su questioni di diritto è irrilevante se il giudice è comunque pervenuto a un’esatta soluzione.
Il secondo motivo, riqualificato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., investe il cuore della vicenda. Quanto alla posizione della banca, la Corte conferma che il garante che ha adempiuto il performance bond ha diritto al regresso ex art. 1950 c.c., non avendo il produttore dimostrato il dolus generalis del creditore escutente.
Il nodo centrale è il rapporto tra il produttore e il consorzio primo acquirente. Quest’ultimo, che svolge un ruolo assimilabile a quello di sostituto d’imposta, aveva escusso la garanzia prima di ricevere alcuna richiesta dall’ente pubblico. Nelle more era sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato che, per due delle tre annate, aveva annullato definitivamente il prelievo.
La Corte censura l’oscillazione della sentenza d’appello, che riconosce la facoltà di trattenuta del primo acquirente ma la ammette abusiva in assenza di superamento del QRI, per poi contraddirsi qualificando l’accertamento del credito come questione interna tra l’ente e il produttore. Il primo acquirente è sostituto del creditore nell’acquisire il prelievo: l’esistenza o inesistenza del credito non può non incidere sulla sua condotta.
Decisivo è il canone della buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c. Accertata con giudicato la non debenza, il riscossore doveva restituire direttamente quanto percepito sine causa, senza costringere il produttore a un percorso indiretto verso un ente che non aveva mai ricevuto le somme. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa sezione e composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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