Prededuzione del credito del professionista attestatore esclusa se il concordato è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 15017 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti professionali sorti per l’accesso a una procedura concorsuale minore, la prededuzione nel successivo fallimento presuppone che il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo. Il credito del professionista incaricato è prededucibile, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., se la prestazione è stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali secondo un giudizio ex ante. La declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, unitamente alla soluzione di continuità temporale tra le procedure e alla persistente attività dell’impresa in bonis, impedisce il riconoscimento della prededuzione. La questione è scrutinata sotto il filtro dell’art. 360-bis cod. proc. civ., che ne determina l’inammissibilità quando il ricorso contrasta con l’orientamento consolidato.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista incaricato di attestare i presupposti del concordato preventivo, chiedeva di essere ammesso al passivo del successivo fallimento della società, invocando la prededuzione ovvero il privilegio per l’attività svolta. Il giudice delegato ammetteva il credito in via privilegiata e, per la parte residua, in via chirografaria, escludendo però la prededuzione in ragione del tempo trascorso tra il decreto sulla domanda di concordato, la sua inammissibilità e la dichiarazione di fallimento.
Il professionista proponeva opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., chiedendo il riconoscimento della prededuzione sul credito già ammesso. Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il provvedimento del giudice delegato. Avverso il decreto il professionista ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall. Il fallimento, intimato, non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema dei crediti professionali maturati in relazione alle procedure concorsuali minori e della loro sorte nel fallimento successivo. Il ricorrente assumeva che la più recente giurisprudenza di legittimità imponesse il riconoscimento della prededuzione, a prescindere dall’esito della domanda di concordato. La Suprema Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42093 del 31.12.2021, che hanno composto il contrasto interno alla Prima Sezione civile.
Secondo quel principio, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile anche nel successivo fallimento se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda ex art. 161 l. fall., è stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito. La prededucibilità è però espressamente condizionata a un presupposto: che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall.
Nel caso esaminato tale presupposto difetta. La declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato è intervenuta e non è contestata. A essa si aggiunge l’apprezzamento di merito operato dal Tribunale sul tempo trascorso tra le due procedure e sulla persistente attività della società in bonis, che non si era cancellata dal registro delle imprese.
I due elementi ostano congiuntamente al riconoscimento della prededuzione sul credito già ammesso al passivo. La continuità tra le procedure non è un mero dato temporale, ma il Tribunale ha correttamente verificato che la situazione di insolvenza posta a base del fallimento non poteva ritenersi il logico corollario della crisi risalente alla domanda di concordato. Il motivo è pertanto inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., perché contrasta con l’orientamento consolidato della Corte.
Nessuna statuizione sulle spese è dovuta, stante la mancata difesa del fallimento intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.