Appalto di manodopera, requisito organizzativo e posizione del singolo lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20008 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, può essere valutata in base al complesso dei servizi resi e non al numero degli addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa solo ove detto numero renda irrilevante la posizione del singolo lavoratore. In caso contrario, l’indagine del giudice deve essere compiuta tenendo specificamente conto della situazione di tale lavoratore. Il requisito organizzativo può, del resto, essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto.

Il Fatto

La ricorrente, socio dipendente di una cooperativa, ha prospettato di avere svolto per anni l’attività di psicologa-psicoterapeuta presso una struttura sanitaria con modalità tali da palesare il proprio inserimento organico nella stessa. Ha inoltre riferito di avere partecipato a un concorso per dirigente psicologo, collocandosi fra gli idonei, senza che l’ente abbia provveduto allo scorrimento della graduatoria, e di avere poi preso parte con esito negativo a un nuovo concorso.

Davanti al Tribunale la domanda sul trattamento retributivo e sull’assunzione per scorrimento è stata accolta solo quanto alla natura non genuina del contratto di appalto, con risarcimento del danno. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto ogni pretesa. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ente si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 111 Cost., per motivazione apparente e contraddittoria, oltre all’omesso esame di documentazione rilevante. La Corte li dichiara inammissibili: il giudice di appello ha motivato in modo completo, descrivendo il ruolo dei soggetti coinvolti e i loro rapporti con la cooperativa, mentre le censure sulla valutazione delle prove sollecitano un giudizio riservato al giudice del merito. La ricorrente, inoltre, non ha indicato i documenti asseritamente non esaminati.

Il quarto motivo riguarda il diverso criterio con cui la Corte d’appello ha verificato il requisito dell’organizzazione dei mezzi: essa ha esaminato i servizi appaltati nel loro complesso, senza considerare il numero degli addetti impiegati nella prestazione oggetto di causa, benché l’appalto per quel servizio riguardasse un solo psicologo.

La Corte riqualifica la doglianza come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., perché la ricorrente contesta in sostanza la non conformità alla normativa delle modalità di verifica dei requisiti del genuino appalto di manodopera.

Nel merito richiama la giurisprudenza secondo cui il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, può essere ravvisato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez. L, n. 30694 del 27 novembre 2018).

L’esame complessivo dei servizi sarebbe stato legittimo solo se il numero degli addetti avesse reso irrilevante la posizione del singolo lavoratore. Poiché la corte territoriale non ha attribuito alcun peso a tale numero, il ricorso è accolto limitatamente al quarto motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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