Giudicato per preclusione e limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 7887 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto di giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ. consegue all’esaurirsi del potere di impugnazione non solo per consunzione, ma anche per preclusione, cioè quando l’impugnazione è esercitata in modo non conforme alle sue condizioni di ammissibilità. La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso consolida quindi la statuizione impugnata, che non può più formare oggetto di riesame nel giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio è vincolato al solo accertamento demandato dalla pronuncia rescindente, restando estranea al suo compito ogni ulteriore richiesta non correlata al contenuto della decisione di cassazione. Coerente con tale regola è la nuova statuizione sulle spese, che il giudice di rinvio adotta per l’intero giudizio in applicazione dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto di locazione abitativa e dai tre procedimenti di sfratto per morosità intimati dalla locatrice alla conduttrice, i quali, dopo le opposizioni e la riunione, hanno condotto alla declaratoria di risoluzione per grave inadempimento di quest’ultima. La conduttrice ha contestato la morosità, deducendo di aver corrisposto per i primi mesi un importo superiore al canone pattuito e di vantare un credito per spese di manutenzione anticipate.
Il giudice di appello ha accolto solo in parte la domanda di rimborso delle spese, riconoscendole in misura ridotta. Proposti due ricorsi per cassazione, questa Corte ha accolto il solo motivo relativo all’omesso esame di prove decisive sul conteggio dei canoni, disponendo il ricalcolo del rapporto dare/avere. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha invece rilevato che la pretesa di rimborso era già stata definitivamente decisa, con decisione confermata in sede di legittimità. Avverso tale sentenza la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende la richiesta di interruzione del processo per il decesso della ricorrente, ribadendo che nel procedimento di legittimità tale istituto non è applicabile, poiché la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume rilievo e non consente agli eredi di subentrare.
Superate le eccezioni di improcedibilità, la Corte affronta il primo motivo, con cui si assume che il ricalcolo disposto avrebbe dovuto investire anche le spese anticipate dalla conduttrice. Il motivo è infondato: sul credito da rimborso si era formato un giudicato, perché il relativo motivo era stato dichiarato inammissibile. L’assunto secondo cui la Cassazione non avrebbe esaminato il merito è erroneo, giacché l’art. 2909 cod. civ. opera anche in caso di impugnazione inammissibile. Al giudice del rinvio era demandato il solo esame delle ricevute dei canoni, non il riconteggio delle spese.
Il secondo motivo è inammissibile perché la ricorrente non specifica il pregiudizio derivato dal mutamento del rito: la censura sulla violazione delle regole processuali deve avere carattere decisivo e incidere sul contenuto della decisione. Identica conclusione vale per il terzo e il quarto motivo, essendo estranea al giudizio di rinvio la voce di credito già coperta da giudicato e non occorrendo alcuna richiesta della controricorrente perché il giudice ne prendesse atto.
Il quinto motivo è anch’esso inammissibile: la ricorrente censura la nuova compensazione integrale delle spese senza dedurre uno specifico vizio, ignorando che l’assorbimento dei motivi sulle spese era consequenziale all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. e che il giudice di rinvio doveva provvedere sull’intero giudizio. Il ricorso è quindi rigettato, non ravvisandosi neppure la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., e la ricorrente è condannata alle spese, con obbligo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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