Appellabilità della sentenza del giudice di pace e valore della controversia (Cass. civ. Sez. II n. 3619 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica dell’appellabilità della sentenza del giudice di pace, il valore della controversia si determina sulla base della domanda proposta in primo grado, ex art. 10 cod. proc. civ., cumulando il valore di tutte le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona. Non rilevano, a tal fine, le domande riconvenzionali, salvo il disposto dell’art. 36 cod. proc. civ. e salva una loro eventuale incidenza sulla determinazione del compenso del difensore. È pertanto errata la sentenza d’appello che identifichi il valore della controversia con quello della sola domanda riconvenzionale rimasta controversa, qualificando come pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., una decisione del giudice di pace adottata su una pretesa creditoria superiore al limite di legge.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale era stato convenuto davanti al Giudice di Pace di Lecce da due soggetti che ne avevano chiesto la condanna al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, per l’inadempimento di un contratto di compravendita di mobili. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di € 600,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per l’attività di trasloco.

Il Giudice di Pace aveva respinto entrambe le domande. Proposto appello dal solo convenuto, il Tribunale di Lecce lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo la sentenza di primo grado inappellabile ex artt. 113 e 339 cod. proc. civ. e qualificandola come pronunciata necessariamente secondo equità. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, rilevando d’ufficio profili di diritto che il motivo non aveva colto appieno. Il Tribunale aveva identificato il valore della controversia tenendo conto della sola domanda riconvenzionale, in quanto unica domanda ancora controversa in appello, senza considerare che il giudizio era stato introdotto in primo grado dagli attori con una pretesa creditoria di € 2.000,00, oltre accessori.

Tale importo supera il limite di € 1.100,00 individuato dall’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. per qualificare come necessariamente pronunciate secondo equità le decisioni del giudice di pace. Il valore della controversia, infatti, si determina sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., cumulando il valore di tutte le domande proposte contro la medesima persona.

Le domande riconvenzionali non rilevano a tal fine, salvo il disposto dell’art. 36 cod. proc. civ., non significativo nel caso concreto, e salva una loro eventuale rilevanza ai fini del compenso del difensore. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 11415/2007 e Cass. n. 23406/2023.

Né poteva assumere rilievo il riferimento alla “diversa somma ritenuta di giustizia” contenuto nella domanda riconvenzionale, e la sua idoneità a trasformarla in domanda di valore indeterminato: la Corte richiama sul punto Cass. n. 33219/2021. Il Tribunale, in sostanza, aveva valutato l’appellabilità con riferimento al valore della controversia in appello, invece che a quello del giudizio di primo grado.

La qualificazione della sentenza impugnata come pronunciata secondo equità non poteva dunque fondarsi sull’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la pretesa degli attori superava il limite di legge, e non era giustificata da una richiesta delle parti ex art. 114 cod. proc. civ. Il richiamo agli artt. 113 e 339 cod. proc. civ. per escludere l’appellabilità è quindi errato. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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