Nel procedimento sommario nessuna preclusione istruttoria dopo l’atto introduttivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15452 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione, l’art. 702-bis cod. proc. civ., laddove dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza. Ne consegue l’ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ.. Tale principio opera anche nel procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, atteso che la legge dispone l’obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza alcuna possibilità di conversione. L’interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti è conseguente alla garanzia di un rimedio effettivo: non possono individuarsi decadenze che non siano espressamente previste dalle norme.
Il Fatto
Due avvocati proponevano ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di una società, chiedendone la condanna al pagamento di compensi professionali per l’attività svolta in tre diversi giudizi. La società resisteva contestando la propria legittimazione passiva per due delle tre pretese e sollevando l’eccezione di prescrizione presuntiva per la terza.
Prima dell’udienza di discussione, i ricorrenti depositavano una memoria integrativa con documentazione aggiuntiva per provare la successione della società in tutte le posizioni attive e passive della sua dante causa e l’interruzione della prescrizione. La Corte territoriale rigettava la domanda, ritenendo inammissibile la produzione documentale aggiuntiva in quanto ogni difesa e istanza probatoria avrebbe dovuto essere formulata nei soli atti introduttivi; dichiarava quindi il difetto di legittimazione passiva e accoglieva l’eccezione di prescrizione presuntiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti avevano denunciato la violazione degli articoli 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti preclusioni assertive e probatorie dopo l’atto introduttivo.
I giudici di legittimità richiamano il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 702-bis cod. proc. civ., nello stabilire che ricorso e comparsa di risposta contengano l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, non introduce una preclusione istruttoria: nessuna decadenza consegue all’omissione, e la produzione documentale resta ammissibile fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ.
Il principio viene ribadito anche per il procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, per il quale la legge impone le forme del procedimento sommario senza possibilità di conversione: neppure in tale procedimento è possibile invocare l’esigenza di discovery probatoria per giustificare l’introduzione in via interpretativa di una preclusione processuale, come già affermato da Cass. Sez. 2, n. 19226 del 12/07/2024.
La ricostruzione dell’operatività della norma consegue alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo: non possono individuarsi decadenze che non siano espressamente previste dalle norme. L’ordinanza impugnata viene perciò cassata perché difforme da tali principi, con assorbimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.
Il ricorso è accolto nei primi due motivi e l’ordinanza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame della domanda in applicazione dei principi indicati, con regolazione delle spese di legittimità da parte del giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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