Appellabile la sentenza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 31784 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, disciplinata dagli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., è appellabile per espresso disposto dell’art. 554-quater cod. proc. pen. e non è equiparabile alla sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen.. Le due pronunce hanno presupposti applicativi, poteri del giudice, facoltà delle parti e regimi di impugnazione differenti: solo il proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. presuppone l’opposizione delle parti ed è per questo inappellabile, quale corollario della rinuncia implicita alla valutazione del merito dell’accusa. Il regime impugnatorio dell’art. 554-quater cod. proc. pen. è chiuso e speciale, deroga a quello generale e riconosce al pubblico ministero l’appello con il solo limite oggettivo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Il Fatto

Il Tribunale, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale ha dichiarato che il fatto non sussiste nei confronti dell’imputato per i reati contestati in materia edilizia, urbanistica e navale. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica, sollevando sette motivi.

La Corte di appello, ritenendo che il Tribunale non si fosse limitato a rilevare una causa di estinzione o di improcedibilità, ma avesse assolto nel merito, ha qualificato la decisione come proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la relativa delibazione. La questione che giunge davanti alla Corte di legittimità riguarda dunque la qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione qualifica l’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso. Il passaggio centrale è il rifiuto dell’equiparazione operata dal giudice di secondo grado tra la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. e quella ex art. 469 cod. proc. pen..

Sebbene l’uso tradizionale della locuzione “predibattimentale” possa indurre in errore, il dato normativo non consente alcuna sovrapposizione tra le due disposizioni, che contemplano presupposti applicativi, poteri del giudice, facoltà delle parti e regimi di impugnazione differenti. L’art. 469 cod. proc. pen. subordina il proscioglimento anticipato alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato; una analoga previsione di opposizione non compare invece nell’art. 554-ter cod. proc. pen., che consente la sentenza di non luogo a procedere quando l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, anche ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3512 del 2021, che ha ricondotto l’inappellabilità del proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. alla natura sostanzialmente negoziale della decisione e alla conseguente rinuncia delle parti alla valutazione del merito. A tale logica resta estranea la sentenza emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, che è appellabile per espresso disposto di legge, come già affermato da Sez. II n. 9618 del 2025.

La Corte di appello ha inoltre trascurato come uno degli epiloghi dell’udienza ex art. 554-ter cod. proc. pen. sia proprio il proscioglimento con la formula perché il fatto non sussiste. L’art. 554-quater cod. proc. pen. delinea un regime impugnatorio che ricalca quello dell’art. 428 cod. proc. pen., indicando il mezzo di impugnazione e i soggetti legittimati, e prevedendo che in caso di appello del pubblico ministero la corte, se non conferma, fissi l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso o pronunci sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.

Il confronto con l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, conferma la specialità del regime: la disposizione esclude integralmente la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta. Ne deriva che il regime dell’art. 554-quater cod. proc. pen. è chiuso e speciale e deroga a quello generale.

Nota della Redazione

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