Inammissibili le doglianze sulla motivazione e valenza probatoria della persona offesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 1673 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio, proponendo una rilettura alternativa delle risultanze processuali. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato ai vizi della motivazione che ne comportano la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su aspetti essenziali, restandone escluse le doglianze che attaccano la persuasività dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, purché il giudice verifichi la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto con adeguata motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace di Alba che lo aveva ritenuto responsabile del reato di percosse, condannandolo alla pena di giustizia. Con atto di ricorso venivano dedotte doglianze in punto di fatto e relative alla correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, insistite con successiva memoria depositata nell’imminenza dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze fattuali. È stato ribadito che restano fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione del medesimo materiale per pervenire a una decisione differente. Non sono deducibili vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato o affermato, essendo inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della ricostruzione del giudice di merito, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove.
La Corte ha quindi esaminato il valore delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando il principio per cui esse possono legittimamente fondare, da sole, l’affermazione di penale responsabilità previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Nel caso di specie tale onere motivazionale è stato considerato adeguatamente assolto dal giudice di pace.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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