Inammissibili i motivi d’appello aspecifici su mutamento di rito e patto commissorio (Cass. civ. Sez. III n. 17491 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità di un motivo d’appello per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. ha l’onere di denunziare l’errore del giudice di merito e di dimostrare che il motivo, ritenuto aspecifico, possedeva invece i requisiti di legge. Non assolve tale onere chi si limita a reiterare le deduzioni già esaminate e disattese, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ., è un procedimento a cognizione piena con rito deformalizzato: la sommarietà attiene al rito e non alla cognizione, che resta piena. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una banca, quale mandataria di altro istituto, conviene in giudizio una società innanzi al Tribunale chiedendo la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto un complesso immobiliare, per morosità della utilizzatrice, e la restituzione del bene. La società convenuta eccepisce la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio, la usurarietà degli interessi e, in subordine, domanda la restituzione dei canoni versati.
Il Tribunale, con ordinanza, dichiara intervenuta la risoluzione del contratto e condanna la società alla restituzione dell’immobile, rigettando le eccezioni. La Corte d’appello dichiara inammissibili per difetto di specificità i motivi di gravame proposti dalla società. Quest’ultima ricorre per cassazione con tre motivi; la banca resiste con controricorso. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancato mutamento del rito da sommario a ordinario, in presenza di domande riconvenzionali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2020. La Corte reputa la censura inammissibile sotto più profili.
Anzitutto il motivo non si confronta con la declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità, del corrispondente motivo d’appello. Il giudice di merito aveva rilevato che la parte non aveva specificato quale concreta lesione del diritto di difesa fosse derivata dal mancato mutamento del rito, né aveva allegato la decisività delle richieste istruttorie. La ricorrente omette di dimostrare che il motivo ritenuto aspecifico possedeva invece i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ.
La Corte ricorda che il procedimento sommario di cognizione, già disciplinato dagli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ. e ora trasferito dal d.lgs. n. 149/2022 nel nuovo procedimento semplificato, non è a cognizione sommaria ma a cognizione piena con rito deformalizzato. La sommarietà riguarda il rito, non la cognizione, che mantiene carattere non superficiale. È inconferente il richiamo alla Corte costituzionale n. 253 del 2020, che ha ribadito la pienezza della cognizione e la discrezionalità del giudice nell’indirizzare il giudizio verso il rito più adeguato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa valutazione dell’eccezione di nullità per violazione del divieto di patto commissorio e il diniego dei mezzi istruttori. Anche tale censura è inammissibile: la Corte d’appello aveva ritenuto generiche le circostanze allegate, mere supposizioni inidonee a confutare il percorso del primo giudice, fondato sull’assenza di elementi probatori del patto commissorio. La ricorrente ripropone le medesime deduzioni di merito senza confutare gli specifici rilievi.
Il terzo motivo denuncia una motivazione ricettizia e apparente. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha reputato aspecifici i motivi di gravame, così disattendendo le richieste istruttorie, il che esclude le gravi anomalie motivazionali individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e da Sez. U. n. 22232 del 2016. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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