Fideiussione a valle di intesa ABI nulla solo per le clausole conformi, non in toto (Cass. civ. Sez. 1 n. 188 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata “a valle” di un’intesa dichiarata parzialmente nulla per violazione della disciplina antitrust è parzialmente nulla, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., esclusivamente in relazione alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata. La nullità dell’intero contratto di garanzia postula che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, la cui valutazione costituisce accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se assistito da motivazione non sfornita del “minimo costituzionale”. In tema di contratti bancari, l’ISC/TAEG è un indicatore meramente informativo del costo complessivo del finanziamento, la cui errata indicazione non determina la nullità della clausola sugli interessi, non rientrando tra le condizioni economiche la cui mancata indicazione per iscritto è sanzionata con la nullità ai sensi dell’art. 117 TUB.

Il Fatto

La banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, il quale aveva prestato garanzia per le obbligazioni di una società, poi fallita, derivanti da un mutuo fondiario. L’opposizione al decreto ingiuntivo era respinta dal tribunale e la decisione era confermata dalla corte d’appello. Il fideiussore, soccombente in entrambi i gradi, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità integrale della fideiussione per la sua conformità allo schema ABI censurato da Banca d’Italia e l’errata indicazione del TAEG nel contratto di mutuo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare il primo motivo, richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 e delle successive pronunce, secondo cui i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa dichiarata parzialmente nulla sono colpiti da nullità solo parziale. La sanzione colpisce esclusivamente le singole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale vietato, a meno che non sia desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti di non voler mantenere in vita l’accordo senza quelle pattuizioni. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva argomentatamente escluso l’interdipendenza delle clausole, accertamento di merito che il ricorrente aveva censurato in modo inammissibile, limitandosi a una mera confutazione fattuale e omettendo di impugnare l’ulteriore ratio decidendi basata sulla mancata allegazione della concreta applicazione delle clausole nulle.

Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ritiene infondato, conformandosi all’orientamento per cui l’ISC, o TAEG, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione, con funzione meramente informativa. La sua errata indicazione non comporta la nullità della clausola sugli interessi, non essendo esso annoverabile tra i tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione per iscritto è sanzionata dalla nullità con sostituzione automatica ex art. 117 TUB. Tale sanzione è prevista a pena di nullità solo per il credito al consumo ai sensi dell’art. 125-bis TUB.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per non avere il ricorrente censurato adeguatamente la ratio decidendi. La corte d’appello non aveva infatti operato alcuna inversione dell’onere probatorio, ma aveva fondato la propria decisione sul giudizio di genericità delle contestazioni mosse dal fideiussore, il quale aveva opposto rilievi solo sulla componente degli interessi, senza specificamente attaccare le singole poste del credito indicate dalla banca.

Il quarto e ultimo motivo è parimenti dichiarato inammissibile, sia per violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente precisato dove fosse stata mossa la contestazione, sia perché si traduce in un sindacato sul giudizio di fatto della corte territoriale in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria. Sul punto, la Cassazione ribadisce che l’avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito, se le indicazioni in esso contenute consentono di ricondurlo con certezza all’operazione di trasferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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