Il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito della sentenza, non dalla comunicazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 12124 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine “lungo” di sei mesi per proporre impugnazione, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, decorre dalla pubblicazione della sentenza, e cioè dal suo deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione prescritta dall’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. Tale decorrenza costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. L’ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle sole parti costituite.

Il Fatto

La società, nella qualità di erede e procuratrice di una risparmiatrice defunta, aveva proposto domande volte alla declaratoria di nullità di un contratto relativo a servizi di investimento e di alcune operazioni finanziarie, nonché alla condanna della banca al risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte di appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 4 maggio 2021, mentre la notifica del ricorso risultava datata 9 dicembre dello stesso anno. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività, poiché era stato superato il termine “lungo” di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.

La Corte ha chiarito che tale termine decorre dalla vera e propria pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione prescritta dall’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. 16 dicembre 2014, n. 26402, secondo cui la norma opera un non irragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.

La decorrenza del termine dalla pubblicazione, ha aggiunto la Corte, è conseguenza del principio per cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione sarebbe contraddittorio con la logica del processo e finirebbe per limitare l’applicazione del termine lungo alle sole parti costituite, alle quali la sentenza è comunicata ex officio.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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