Conto cointestato: l’inadempimento bancario va dedotto rispetto a entrambi i cointestatari (Cass. civ. Sez. 1 n. 20564 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario cointestato, la domanda di accertamento della responsabilità della banca per l’esecuzione di operazioni non autorizzate richiede che il correntista deduca compiutamente l’inadempimento, il che implica specificare che le operazioni contestate non siano state poste in essere né da sé né dall’altro cointestatario. L’omessa allegazione in tal senso rende la domanda non fondata e priva di interesse la verificazione delle firme, gravando comunque sull’attore l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa. Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei limiti del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammesse censure di insufficienza o contraddittorietà dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È inammissibile, pertanto, il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La correntista ha convenuto in giudizio la banca, deducendo che sul proprio conto corrente erano state eseguite operazioni di versamento e prelievo per complessivi € 2.500,00 a lei non imputabili, in quanto i relativi moduli recavano una firma apocrifa e disconosciuta. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda e il Tribunale, in sede di appello, l’ha confermata, rilevando che il conto era cointestato con altro soggetto, con facoltà di operare disgiuntamente, e che la correntista non aveva dedotto se le operazioni fossero state poste in essere da terzi o dal cointestatario, limitandosi ad affermare di non averle autorizzate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In primo luogo, ha chiarito che il primo motivo, incentrato sulla manifesta illogicità della motivazione, è fuori dal campo di applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, che circoscrive il sindacato di legittimità alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile). La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata esiste e non è incomprensibile, fondandosi sull’accertata omissione della ricorrente di dedurre l’inadempimento rispetto a entrambi i cointestatari.
In relazione al secondo e terzo motivo, la S.C. ha ribadito che la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi. Il Tribunale ha escluso in radice la configurabilità di una compiuta deduzione di inadempimento, non avendo la correntista mai preso posizione sulla circostanza che il conto era cointestato e sulla possibilità che le operazioni fossero state ordinate dall’altro intestatario. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la domanda di accertamento della responsabilità della banca ex artt. 1856 e 1703 c.c. non potesse trovare accoglimento, mancando l’allegazione di un fatto costitutivo completo.
Infine, il quarto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato giudicato inammissibile per l’assenza della menzione di uno specifico fatto storico che il giudice avrebbe omesso di considerare. La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, non facendo luogo a condanna alle spese per la mancata costituzione della controparte e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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