Inammissibile l’appello contabile proposto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 83 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle sezioni centrali d’appello della Corte dei conti, l’atto di appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 190, comma 3, c.g.c. prescrive tale requisito, in coerenza con l’art. 28, comma 1, c.g.c., che impone il patrocinio di un avvocato ove non diversamente previsto. Il difetto del requisito comporta l’inesistenza della procura, che non può essere oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., trattandosi di un’area qualificata di specialità incompatibile con la natura di procura speciale e con la disciplina dell’abilitazione. Resta fermo che le sezioni regionali ammettono il patrocinio di un legale non cassazionista, mentre le sezioni centrali d’appello lo escludono.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato due dipendenti di una struttura sanitaria, con qualifica di magazzinieri, al pagamento di una somma in solido per il danno erariale derivante dalla sottrazione di ingenti quantitativi di farmaci e per il connesso danno da disservizio, oltre al danno all’immagine a carico del solo appellante. La vicenda era emersa da una denuncia di furto e dall’attività investigativa svolta in sede penale, conclusa per uno dei convenuti con sentenza di patteggiamento.
Entrambi i condannati hanno proposto appello alla Sezione centrale. Uno ha contestato la giurisdizione, la prescrizione, l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancato esame delle deduzioni e per omessa audizione, e nel merito il quantum e il titolo della responsabilità. L’altro ha colto l’occasione per censurare la valutazione probatoria e il riparto tra azione civile e contabile. La Procura generale ha chiesto il rigetto di entrambi i gravami.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto in via preliminare la riunione degli appelli proposti avverso la medesima pronuncia, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., esaminando poi separatamente le due impugnazioni.
Quanto al primo appello, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo l’autonomia tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e quella contabile, dall’altro, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 16722/2020 e le pronunce contabili richiamate), salva la disciplina dell’efficacia del giudicato penale. Il Procuratore contabile agisce quale organo di giustizia portatore di un interesse neutrale e generale, distinto da quello particolare dell’amministrazione. Una eventuale preclusione si configura solo quando con l’altra azione si sia ottenuto il medesimo bene della vita (Cass. Sez. Un. n. 8927/2014), circostanza non verificatasi.
La Corte ha poi accolto il motivo relativo all’art. 67, comma 2, c.g.c. La Procura non è obbligata a esplicitare nell’atto di citazione le ragioni del rigetto delle deduzioni, e l’esame può essere sintetico o implicito (SS.RR. n. 7/QM/1998; Sez. III app. n. 344/2021). Nella specie, però, la Procura regionale non ha esaminato la memoria depositata in fase preprocessuale, sanando l’omissione solo con successiva memoria integrativa, senza che il contesto emergenziale fosse invocabile in assenza di disposizioni speciali. L’appellante non ha formulato una mera disponibilità, ma ha manifestato l’inequivocabile volontà di essere ascoltato, con richiamo espresso alla norma codicistica. L’audizione, pur essendo atto lato sensu istruttorio, costituisce strumento di difesa e appendice orale del contraddittorio già svolto in forma scritta (Sez. II app. n. 306/2020). Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di citazione, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Quanto al secondo appello, l’Ordine professionale ha confermato che il difensore non risultava iscritto all’Albo speciale dei cassazionisti. La Corte ha richiamato l’art. 190, comma 3, c.g.c., che prescrive a pena di inammissibilità la sottoscrizione da parte di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, e l’art. 28, comma 1, c.g.c. Il difetto del requisito comporta l’inesistenza della procura, non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 37434 del 21 dicembre 2022) con riferimento all’analoga previsione dell’art. 365 c.p.c. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo i gravami definiti su questioni pregiudiziali e non nel merito.
Nota della Redazione
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