Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 372 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata ogni qualvolta il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’INPS, del trattamento pensionistico richiesto, con attribuzione di arretrati e interessi, esaurisce ogni posizione di contrasto e rende superflua la pronuncia sull’oggetto originario del processo. Il ritardato e ingiustificato adeguamento dell’Istituto previdenziale legittima l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’ente alle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 14.2.2001 al 31.8.2013, ha chiesto in giudizio la valorizzazione di tale periodo di undici anni e otto mesi ai fini della pensione di vecchiaia. La domanda amministrativa era stata presentata l’11.10.2018; la ricorrente aveva poi diffidato l’INPS il 13.6.2023 e, il 5.7.2023, aveva proposto ricorso al Comitato di Vigilanza, senza ottenere riscontro.

Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, che ha definito il conto assicurativo e ha chiesto un rinvio per procedere alla ricongiunzione dei periodi di servizio. La questione è giunta alla decisione dopo che l’Istituto ha rideterminato la pensione, corrispondendo arretrati e interessi nel maggio 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero. L’Amministrazione scolastica, diversamente dall’INPS e limitatamente al caso esaminato, non ha assunto una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico.

Nel merito, il provvedimento adottato dall’INPS ha riconosciuto il trattamento pensionistico nei termini richiesti dalla ricorrente, determinando la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti. È così venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni. Il collegio ha aderito alla richiesta formulata da entrambe le parti, rilevando che l’Istituto ha soddisfatto le pretese della ricorrente mediante il riconoscimento della pensione ordinaria di vecchiaia, con pagamento di arretrati e interessi nel maggio 2024.

Sul piano delle spese, il ritardato e ingiustificato adeguamento dell’ente previdenziale ha giustificato l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’INPS è stato quindi condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in ottocento euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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