Affidamento in house servizio igiene urbana e partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 291 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP sulle deliberazioni di acquisizione di partecipazioni societarie è volto a verificare la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. L’ente locale che acquisisca una partecipazione in una società a capitale interamente pubblico e affidi a questa un servizio di igiene urbana in house providing deve assolvere gli oneri motivazionali in ordine al vincolo tipologico e finalistico, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione. Il giudizio di convenienza va supportato da un’analisi di fattibilità comprensiva di piano economico finanziario, comparazione dei modelli gestori e valutazione delle performance. Il parere della Sezione regionale di controllo non si sostituisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente, ma verifica la completezza dell’istruttoria e la coerenza della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il Fatto
Il Comune di Antegnate ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la delibera consiliare n. 14 del 28 luglio 2025 con cui ha deliberato l’acquisto di n. 10 quote/azioni della società Servizi Comunali S.p.A., a capitale interamente pubblico, e l’affidamento in house providing del servizio integrato di igiene ambientale per dieci anni.
L’operazione si rende necessaria perché il servizio di igiene urbana, affidato a un gestore privato con scadenza al 30 novembre 2025, deve essere riorganizzato. La Giunta aveva incaricato il responsabile dell’ufficio tecnico di predisporre la relazione di scelta del modello gestorio e, poi, approvato le risultanze dell’istruttoria, rinviando al Consiglio l’adozione dell’atto costitutivo e dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la disciplina dell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, e i parametri di controllo degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Sul piano del vincolo tipologico, la delibera appare conforme, trattandosi di acquisto di azioni di società a totale partecipazione pubblica già esistente.
Quanto al vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, la Corte rileva che la relazione qualifica il servizio di igiene urbana come servizio pubblico locale di rilevanza economica, richiamando l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza amministrativa. L’onere motivazionale in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali risulta assolto.
La verifica più pregnante attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione. La Sezione richiama i principi delle Sezioni Riunite n. 16 e n. 19 del 2022, che impongono un approfondito piano economico finanziario. Nel caso concreto, la relazione esamina i risultati delle gestioni in essere, i dati previsionali dei costi, i proventi da tariffa, l’assetto patrimoniale, il personale e il piano degli investimenti. La Corte dà atto dell’analisi comparativa dei modelli gestori mediante metodologia S.W.O.T., con il raffronto dei costi storici e dei dati medi provinciali.
Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, l’esborso è contenuto. La proposta della società in house è ritenuta vantaggiosa, determinando un risparmio rispetto al costo consuntivo del precedente gestore. La Sezione prende atto dell’assolvimento degli oneri motivazionali anche con riferimento alla compatibilità con i principi europei, con il richiamo alla sentenza Altmark della Corte di giustizia, e all’adempimento della consultazione pubblica svoltasi prima dell’adozione della delibera.
Nota della Redazione
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