Inammissibile l’appello contabile sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 68 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alla Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è obbligatorio. L’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti, poiché solo questi ha lo ius postulandi dinanzi al giudice contabile di secondo grado. È inammissibile, per mancata valida instaurazione del contraddittorio, l’atto firmato esclusivamente da un legale non abilitato. Irrilevante, in senso contrario, la circostanza che nel mandato difensivo sia associato un difensore abilitato, ove questi non sottoscriva l’impugnazione e risulti mero domiciliatario.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una richiesta di condanna della Procura regionale, scaturita da un articolo di stampa e da successivi approfondimenti istruttori. Il sanitario, in servizio presso una sede dell’INPS con funzioni accertative e certificatorie in materia di invalidità e inabilità previdenziale, era stato ritenuto responsabile, nell’esercizio delle funzioni, di avere preteso prestazioni sessuali dalle pazienti sottoposte a visita.

Il Tribunale, in sede penale, lo aveva condannato per il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis cod. pen., con risarcimento dei danni in solido con l’Istituto. La Sezione giurisdizionale regionale, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’istanza di sospensione, lo aveva condannato al pagamento di una somma in favore dell’INPS, ridotta rispetto alla richiesta in ragione dei recuperi nel frattempo intervenuti. L’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via del tutto preliminare l’ammissibilità del gravame, assorbendo ogni altro motivo. L’art. 28 c.g.c. impone, nei giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Il successivo art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza di legittimità richiamata dal Collegio, che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è inammissibile, essendo insanabilmente viziato il gravame prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi.

Nel caso concreto l’atto di appello risulta sottoscritto con firma digitale da un solo avvocato, che ha pure sottoscritto la procura e curato le notifiche. Dalle verifiche della Segreteria tale difensore non risulta iscritto nell’albo dei cassazionisti. L’altro difensore indicato nel mandato, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, figura dalla nota di iscrizione a ruolo solo quale domiciliatario.

Il Collegio ne deduce l’inammissibilità del gravame, giudicando irrilevante che nel mandato difensivo fosse associato un difensore abilitato, poiché l’appello è stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato, non ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Le spese del grado seguono la soccombenza e l’appellante è condannato al pagamento, in favore dello Stato, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *