Ricongiunzione contributiva e onere probatorio dell’avvenuta valutazione del periodo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 382 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, il lavoratore che agisca per l’adeguamento del trattamento pensionistico assumendo l’omessa valutazione del periodo ricongiunto ha l’onere di provare il proprio assunto. Qualora l’Ente previdenziale produca la determinazione di conferimento della pensione dalla quale risulti che il periodo ammesso alla ricongiunzione è stato considerato utile ai fini pensionistici, il ricorso è infondato. La domanda di ricongiunzione, sul piano procedurale, deve essere proposta alla gestione previdenziale di iscrizione del richiedente all’atto della domanda, secondo il tenore letterale dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’INPS ad adempiere agli obblighi derivanti dalla determinazione INPDAP n. DT011200600089417 del 29.09.2006, rideterminando il trattamento pensionistico nella misura dovuta in virtù dell’ottenuta ricongiunzione dei periodi pensionistici, con decorrenza dal 01.02.2017, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto, in forza di quel provvedimento, il riconoscimento di quattro anni e dieci mesi ai fini del trattamento di quiescenza, a fronte del versamento di un contributo di ricongiunzione corrisposto in centoventi rate mensili, l’ultima delle quali versata il 01.02.2017.

Ha rappresentato di aver sollecitato più volte l’Ente — con comunicazione del 08.03.2019, quale messa in mora e atto interruttivo della prescrizione, e con diffida stragiudiziale notificata il 13.07.2020 — senza ottenere riscontro. L’INPS si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso, per essere stato il periodo oggetto di ricongiunzione già considerato utile ai fini pensionistici con la prima liquidazione, e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ricostruisce l’istituto della ricongiunzione evidenziando che, tramite esso, il lavoratore ottiene l’unificazione dei periodi assicurativi maturati presso diversi settori di attività, allo scopo di conseguire un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. Sul piano procedurale, l’istanza va presentata alla gestione previdenziale di iscrizione del richiedente all’atto della domanda.

Posto il quadro normativo, la Corte disattende la domanda attrice alla luce della documentazione prodotta dall’Ente previdenziale. Tale documentazione è ritenuta probante dell’avvenuta considerazione, nella determinazione di conferimento della pensione, del periodo ammesso alla ricongiunzione di anni quattro, mesi dieci, giorni zero. Il thema probandum si sposta dunque sull’effettiva valutazione del periodo ricongiunto nella determinazione pensionistica: è su questo piano che il ricorrente non fornisce prova contraria rispetto ai conteggi e alla relazione integrativa depositati dall’INPS.

La Corte non si pronuncia sull’eccezione di prescrizione e sul divieto di cumulo, poiché l’infondatezza nel merito della pretesa assorbe ogni ulteriore questione. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di lite, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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