CTU aggiorna quadro clinico e contribuzione figurativa per invalidità oltre 74% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 459 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento, richiesto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 per il riconoscimento della contribuzione figurativa, va accertato dal giudice contabile sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che può discostarsi dal verbale della Commissione medica INPS quando documenti una sopravvenuta evoluzione del quadro clinico. La CTU che esamina le singole infermità, ne valuta la coesistenza con la formula di Balthazard e motiva la decorrenza del maggiore grado di invalidità costituisce base adeguata della decisione. Il giudice non è vincolato alla percentuale cristallizzata nel verbale amministrativo, se la certificazione successiva assume rilievo medico-legale. La statuizione vale solo ai fini del beneficio contributivo e non incide sul diverso accertamento dell’invalidità civile.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della struttura sanitaria, chiede alla Corte dei conti il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74 per cento, necessaria per ottenere i benefici figurativi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La Commissione medica competente le aveva riconosciuto un’invalidità del 67 per cento, con verbale definitivo del 25.09.2020. Nel 2021 l’istante aveva reiterato la richiesta all’INPS per ottenere una percentuale maggiore, senza esito.
Radicato il giudizio, la struttura sanitaria si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva. L’INPS, non costituito alla prima udienza, ha depositato comparsa chiedendo l’inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto. Con sentenza-ordinanza n. 871/2022 il giudice ha accolto l’eccezione ed estromesso la struttura, disponendo CTU sul quesito relativo alla sussistenza di un’invalidità superiore al 74 per cento, con percentuale e decorrenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce l’oggetto del giudizio: accertare il grado di invalidità ai fini del beneficio contributivo e condannare l’INPS all’accredito della relativa contribuzione. Richiama la norma che riconosce, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, ai lavoratori invalidi con invalidità superiore al 74 per cento.
La questione che coinvolge elementi tecnici della scienza medica ha imposto il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 166 del codice di giustizia contabile. Il CTU ha proceduto a visita diretta, ha esaminato la documentazione sanitaria anche recente e ha rilevato che il disturbo della sfera psichica è peggiorato negli otto mesi successivi al controllo medico-legale della Commissione INPS.
Il Collegio medico ha valutato le infermità coesistenti, riguardanti l’apparato osteo-articolare, l’apparato cardiocircolatorio e il sistema nervoso, applicando la formula di Balthazard e pervenendo a un’invalidità complessiva, al 2021-2022, pari al 78 per cento. Ha precisato che il complesso menomativo è presente con decorrenza dal maggio 2021, data della certificazione neuropsichiatrica acquisita in perizia, e permane.
Il giudice ritiene il parere argomentato e motivato, puntualmente analitico rispetto alle singole infermità, logicamente coerente e completo, e dichiara di aderirvi. Sottolinea il rispetto del contraddittorio tecnico: la relazione preliminare è stata comunicata alle parti, che non hanno presentato controdeduzioni. Non ravvisa elementi per discostarsi dal giudizio del Collegio.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto: il requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento è dichiarato sussistente nella misura del 78 per cento a decorrere dal maggio 2021, ai fini dell’attribuzione della contribuzione figurativa. Le spese sono compensate, nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.
Nota della Redazione
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