Ricalcolo quota retributiva militari, non è ultrapetizione il coefficiente 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 69 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile adito per il ricalcolo della quota retributiva della pensione del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, non eccede i limiti della domanda riconoscendo il diritto alla riliquidazione mediante l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il petitum sostanziale della domanda è infatti la corretta applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021. L’accoglimento nei limiti del criterio nomofilattico non integra ultrapetizione né violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice deve tener conto del contenuto sostanziale della domanda e non della sola misura richiesta.
Il Fatto
Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1° gennaio 2019, con anzianità contributiva di diciassette anni, cinque mesi e sette giorni maturata al 31 dicembre 1995, chiedeva alla Sezione giurisdizionale per la regione Campania il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Rilevava che, nelle more, le Sezioni Riunite n. 1/2021 avevano escluso l’applicazione generalizzata del 44% e individuato un diverso criterio di calcolo. Riteneva tuttavia di non poter accogliere la domanda nei limiti indicati dal supremo consesso contabile, perché una tale statuizione sarebbe andata oltre il richiesto, non avendo la questione formato oggetto di contraddittorio né di domanda in sede amministrativa. Proponeva appello il ricorrente, resisteva l’Inps.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’art. 112 cod. proc. civ. e dalla necessità di individuare la domanda in ragione degli elementi identificativi del petitum e della causa petendi. Il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della domanda, desumibile dagli atti e dalle allegazioni in correlazione al rapporto dedotto in giudizio.
Il petitum immediato dell’azione era la riliquidazione della quota retributiva mediante l’aliquota dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella del 35% applicata dall’Ente previdenziale ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. L’appellante contestava il coefficiente del 39,350% applicato dall’Inps, calcolato secondo la disciplina del personale civile. Ne deriva che il giudice di primo grado avrebbe potuto accogliere il ricorso nei limiti dei canoni ermeneutici delle Sezioni Riunite n. 1/2021 senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Sezione ricostruisce il percorso nomofilattico. Le Sezioni Riunite hanno escluso l’applicabilità dell’unitario coefficiente del 44%, che avrebbe determinato una duplice valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni. Hanno parimenti escluso il coefficiente del 2,20%, incompatibile con il limite di diciotto anni proprio del sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995. Hanno quindi ricavato dalla disciplina del 1995 il criterio corretto, pari a 44 diviso 17 e 364/365esimi, e dunque al coefficiente annuo del 2,44%.
Su questa base il Collegio esclude che la declaratoria del diritto al ricalcolo secondo il coefficiente annuo del 2,44% possa configurare ultrapetizione o eccesso di potere giurisdizionale rispetto alle competenze discrezionali dell’amministrazione. Richiama la giurisprudenza conforme della stessa Sezione (II app. n. 36/2024; n. 331/2023; n. 350/2021; n. 21/2021).
L’eccezione dell’Inps fondata sull’art. 153 cod. giust. cont. è dichiarata priva di fondamento: la domanda aveva ad oggetto il criterio di calcolo della quota retributiva, già devoluto in sede amministrativa nei termini sostanziali. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione sulla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 con il coefficiente annuo del 2,44%, con condanna dell’Istituto ai ratei arretrati e agli accessori secondo l’art. 167, comma 3, cod. giust. cont. Le spese sono compensate per la novità interpretativa.
Nota della Redazione
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