Appello contabile inammissibile se sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 65 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti la citazione in appello deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il Ministero di un legale sfornito dello ius postulandi integra una mancata valida instaurazione del rapporto processuale, con decadenza della parte dalla possibilità di impugnare e passaggio in giudicato della sentenza. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è sanato dalla costituzione dell’appellato che non lo eccepisca. La notificazione compiuta dal difensore non abilitato è inesistente, non nulla, con conseguente inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Il Fatto

Gli appellanti, ex graduati della Guardia di finanza, titolari di trattamenti pensionistici ordinari di anzianità e di privilegio liquidati dall’INPS, avevano chiesto la riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dagli artt. 6-bis del d.l. 387/1987 e 15-bis del d.l. 379/1987. Non avendo ottenuto riscontro alla diffida, avevano adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

Con la sentenza n. 856/2021, pubblicata il 18 novembre 2021, la Corte regionale aveva dichiarato la contumacia dell’INPS e l’inammissibilità della domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio per difetto di giurisdizione, da declinare in favore del giudice amministrativo, e aveva respinto il ricorso nel merito, rilevando che il beneficio richiesto era stato valorizzato nei modelli 0 bis/M e sommato al trattamento base. Avverso tale pronuncia gli appellanti hanno proposto citazione in appello, resistita dall’INPS con richiesta di rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare, perché preclusiva all’esame del merito, l’ammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’atto risulta proposto e sottoscritto digitalmente da un avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il Collegio richiama l’art. 28 c.g.c., che al comma 2 impone per i giudizi davanti alle sezioni d’appello il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, e l’art. 190, co. 3 c.g.c., secondo cui l’atto d’appello va sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. L’obbligo opera già dalla fase di ricezione della procura alle liti e dell’autentica della sottoscrizione, in forza del richiamo operato dall’art. 170, co. 3 c.g.c.

L’accertamento compiuto dal Collegio, mediante interrogazione del sito del Consiglio Nazionale Forense e richiesta alla segreteria dell’Albo dei cassazionisti, confermata dallo stesso difensore in udienza, ha evidenziato la mancata iscrizione all’Albo dei patrocinanti presso le Magistrature superiori. Ai fini dell’ammissibilità l’appello deve essere sottoscritto da un avvocato registrato nell’albo speciale, munito di mandato rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione. L’onere di allegare il contrario grava sul difensore interessato.

La sottoscrizione da parte di un legale non abilitato incide sulla mancata valida instaurazione del rapporto processuale, con decadenza dalla possibilità di impugnare e passaggio in giudicato della sentenza. La costituzione dell’appellato che non opponga l’inammissibilità non sana l’inesistenza dell’atto. La notificazione a cura di difensore privo di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è, infatti, inesistente e non semplicemente viziata da nullità, con inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 44, co. 3 c.g.c.

La citazione in appello è quindi dichiarata inammissibile e la sentenza impugnata confermata. Nulla per le spese di giustizia. Le spese di lite del grado, non riverberabili sulle parti assistite ma sul difensore, sono liquidate a carico di quest’ultimo in favore dell’INPS in € 1.000,00 per compensi ed esborsi, oltre spese forfetarie del 15 per cento e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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