Prescrizione dell’azione erariale e quantificazione del danno da tangente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 64 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata nel processo penale produce effetti interruttivi della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa anche nei confronti della Procura della Corte dei conti, in rapporto di stretta causalità con l’oggetto e la causa petendi della vertenza erariale. Il danno da tangente è liquidato secondo il criterio equitativo della traslazione, in misura non inferiore al valore della dazione illecita, senza che il pagamento della confisca per equivalente al Fondo unico di giustizia integri ristoro dell’ente locale. Il criterio del doppio della somma illecitamente percepita, introdotto dall’art. 1, co. 1-sexies, l. 20/1994, opera ex nunc e non è applicabile ai fatti anteriori al 28 novembre 2012.

Il Fatto

A seguito di notizie di stampa e della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, la Procura regionale contabile ha aperto due vertenze nei confronti del responsabile del Servizio Mobilità di un ente locale, al quale erano contestati reati di concussione, corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell’affidamento di un progetto di piattaforma integrata del traffico.

Il funzionario, già condannato in sede penale con sentenza di patteggiamento irrevocabile, era stato condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale al pagamento di oltre 404.000 euro a titolo di danno da tangente, disservizio, interruzione del nesso sinallagmatico e danno all’immagine. Propone appello lamentando la prescrizione dell’azione e la violazione dei criteri di quantificazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale affronta anzitutto la questione preliminare della prescrizione. Richiamato l’art. 1, co. 2, l. 20/1994, la Corte ribadisce che il termine quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del nocumento, salva l’ipotesi di occultamento doloso, integrato in re ipsa dalla condotta penalmente rilevante.

Nel caso di specie, anche a voler collocare l’esordio della prescrizione ai primi giorni di ottobre 2012, l’atto di costituzione di parte civile del Comune, intervenuto il 1° ottobre 2013, ha prodotto un duplice effetto: quello interruttivo istantaneo e quello permanente, protrattosi sino alla sentenza di patteggiamento del 28 marzo 2014.

Il punto centrale è l’estensione soggettiva dell’effetto interruttivo. L’appellante sosteneva che esso potesse riferirsi solo al soggetto titolare dell’atto, ossia l’ente danneggiato, e non alla Procura contabile. La Corte respinge la tesi: pur escludendo una contitolarità nel credito risarcitorio, riconosce al Procuratore regionale il ruolo di soggetto istituzionalmente preposto alla tutela giudiziale dell’interesse finanziario dell’ente, con conseguente estensione degli effetti interruttivi anche alla sua sfera.

Quanto alla violazione del nesso sinallagmatico, la Corte esclude che essa sia estranea alla costituzione di parte civile, letta nella sua formula ampia e comprensiva dei costi delle risorse impiegate per l’azione amministrativa inutilmente intrapresa.

Nel merito, la Sezione conferma il danno da tangente di 54.881,24 euro, applicando il criterio della traslazione e chiarendo che il versamento della medesima somma al Fondo unico di giustizia a titolo di confisca per equivalente non ristora il Comune, poiché opera su piani distinti, sanzionatorio e reintegratorio, senza determinare duplicazione risarcitoria.

Il danno da disservizio è invece rideterminato in 27.215,95 euro: la Corte ritiene dovuti i compensi al difensore dell’ente (depurati di quanto già versato) e le spese di consulenza per la revisione dei capitolati, integralmente pagate. Il danno da interruzione del nesso sinallagmatico resta confermato in 19.139,28 euro.

La determinazione equitativa del danno all’immagine è validata per 299.600,28 euro. La Corte chiarisce che l’art. 1, co. 1-sexies, l. 20/1994, entrato in vigore il 28 novembre 2012, opera ex nunc e non è applicabile ai fatti anteriori, ma che il criterio della tangente diretta e indiretta ben può essere utilizzato ex art. 1226 c.c., senza automatismo, quale parametro equitativo. L’appello è quindi accolto solo parzialmente, con riduzione della condanna a 400.836,75 euro e corrispondente riduzione del sequestro conservativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *