Conto giudiziale dei titoli azionari: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 102 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per la persistente esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il giudizio relativo a un conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni della società partecipata dal Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, con articolata relazione, ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale figura va individuata non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).

La Corte richiama l’ulteriore precisazione secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il principio trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

Il consegnatario di azioni svolge, dunque, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale ricostruzione, il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).

Il conto in esame risulta reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e, quindi, non legittimato a renderlo. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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