Pensione di reversibilità di guerra all’orfano maggiorenne inabile: accertamento effettivo e decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 21 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità di guerra, il diritto dell’orfano maggiorenne presuppone, ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.P.R. n. 915 del 1978, una inabilità a qualsiasi proficuo lavoro di grado elevato, non riducibile alla sola difficoltà di svolgere un’attività proficua. L’art. 6, comma 1, legge n. 656 del 1986 ha abrogato la presunzione di inabilità al compimento del 65° anno di età, rendendo necessario un accertamento sanitario effettivo, svincolato da ogni automatismo legato all’età. Tale indagine va condotta sulle infermità comunque riscontrate, anche non rivendicate o sopravvenute rispetto alla domanda amministrativa, e con riferimento non solo al momento del decesso del dante causa, ma anche al prosieguo del tempo, dovendosi verificare se l’orfano “sia” o “divenga” inabile. Il giudice può fondare il convincimento sul parere dell’Ufficio Medico Legale, ove completo, esaustivo e coerente con la documentazione sanitaria.
Il Fatto
La ricorrente, ultrasessantacinquenne, presentava domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità di guerra già goduta dalla madre, in qualità di orfana maggiorenne di un ex militare titolare di pensione di guerra. La competente Commissione Medica di Verifica di Napoli, con verbale del 6.06.2018, escludeva l’inabilità e l’Amministrazione rigettava l’istanza con determinazione del 5.07.2018.
La ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, contestando la valutazione delle patologie e richiamando la documentazione medica che attestava cardiopatia ipertensiva e broncopneumopatia. Nelle more del giudizio la ricorrente decedeva e il processo era riassunto dalle figlie, in qualità di eredi, per conseguire i ratei maturati fino al decesso.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha innanzitutto verificato la rituale prosecuzione del processo da parte delle eredi, precisando che la domanda verte ora sul pagamento delle somme arretrate spettanti alla dante causa per il periodo compreso tra l’1.09.2017 e il 5.08.2022.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina delle pensioni di guerra e ha richiamato l’art. 44 d.P.R. n. 915 del 1978, che riconosce il diritto alla pensione di tabella G agli orfani, e l’art. 45, comma 1, che assimila ai figli minorenni quelli maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi dei requisiti economici richiesti. Il giudice ha sottolineato che l’abrogazione della presunzione di inabilità al 65° anno di età impone un accertamento sanitario effettivo, non potendo il beneficio discendere automaticamente dall’età.
La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui l’inabilità pensionistica di guerra postula una invalidità tendenzialmente completa, di grado assai elevato, idonea a incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita: requisito più severo di quello previsto per gli orfani maggiorenni di titolari di pensione civile o militare, per i quali è sufficiente la semplice inabilità a proficuo lavoro. Ha inoltre ribadito che l’indagine va estesa alle infermità comunque riscontrate e al prosieguo del tempo.
Su queste basi il giudice ha disposto consulenza all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che il 2.08.2023 ha concluso per l’inabilità severa della dante causa a decorrere dalla visita del 6.06.2018. Il parere è stato ritenuto completo, esaustivo e coerente con la documentazione, così da soddisfare la prima condizione dell’art. 45, comma 1. Anche la seconda condizione è stata verificata, risultando gli indicatori ISEE inferiori ai limiti dell’art. 70. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’Amministrazione ai ratei arretrati, interessi e rivalutazione, e con spese liquidate a carico della soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.