Inammissibile l’appello contabile depositato oltre il termine di trenta giorni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 9 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile l’impugnazione si propone mediante una fattispecie complessa, composta dalla notificazione dell’atto e dal suo deposito presso la segreteria del giudice adito. Il deposito dell’atto di appello notificato deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni, ai sensi dell’art. 180 c.g.c. Il mancato rispetto di tale termine determina l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio, perché la tempestività della notifica e del deposito costituisce elemento essenziale della valida instaurazione del rapporto processuale in grado d’appello.

Il Fatto

Un pensionato già appartenente all’Arma dei carabinieri, cessato dal servizio con un’anzianità al 31 dicembre 1995 pari a quattordici anni, mesi due e giorni ventitré, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella applicata dall’ente previdenziale. La Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 90/2021, aveva respinto la domanda, ritenendo che l’anzianità inferiore a quindici anni non consentisse l’applicazione dell’aliquota invocata.

Il pensionato ha proposto appello, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti e in particolare la sentenza n. 12/2021, che avrebbe riconosciuto il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile anche ai militari con anzianità inferiore a quindici anni. L’ente previdenziale si è costituito, richiamando la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite a sostegno della correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha affrontato la questione in via preliminare e dirimente, dichiarando l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 180 c.g.c.. Il percorso argomentativo muove dalla struttura del procedimento di impugnazione delineato dal legislatore contabile: l’art. 178 c.g.c. disciplina il termine di proposizione, mentre il successivo art. 180 c.g.c. impone il deposito dell’atto notificato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.

Il Collegio ha ricostruito la duplice natura dell’adempimento. La notificazione instaura il rapporto processuale con la controparte; il deposito presso la segreteria investe della cognizione il giudice competente e garantisce la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. La perentorietà del termine si giustifica proprio perché notifica e deposito sono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto in grado d’appello, come chiarito dalla stessa Sezione in precedenti conformi.

Sul piano fattuale, dagli atti risultava che l’appellante aveva depositato l’atto d’appello il 15 marzo 2022, privo della relata di notificazione; che la notificazione all’ente previdenziale era avvenuta il 4 marzo 2022; che il deposito degli atti notificati era stato eseguito soltanto il 2 dicembre 2024, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni.

La Corte ha precisato che l’irritualità del deposito è rilevabile anche d’ufficio. La definizione del giudizio mediante decisione di una questione pregiudiziale ha giustificato, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la compensazione integrale delle spese. Su questa base la Sezione ha dichiarato inammissibile l’appello, senza esaminare nel merito la questione sul ricalcolo della quota retributiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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