Nessun obbligo del dirigente scolastico di denunciare l’occupazione dell’alloggio del custode (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 399 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico per il danno erariale derivante dall’occupazione abusiva dell’alloggio del custode dell’istituto, quando tale alloggio sia di proprietà dell’ente locale e il dipendente cui le mansioni di custodia erano demandate sia dipendente comunale. Incombe infatti al Comune, proprietario dell’immobile, l’obbligo di designare un nuovo custode dopo il collocamento in quiescenza del precedente, ovvero di acquisire tempestivamente la materiale disponibilità dell’unità immobiliare, facendola rilasciare dagli occupanti abusivi. La responsabilità erariale presuppone l’esistenza di un danno e la sua attribuibilità soggettiva al convenuto: ove difetti il presupposto oggettivo – perché il rilascio dell’alloggio si tradurrebbe in una sua funzionale destinazione scolastica, non in una locazione lucrativa – e quello soggettivo, la domanda della Procura regionale è infondata.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre dirigenti scolastiche che si erano succedute alla guida di un istituto comprensivo statale di un capoluogo campano. L’alloggio destinato al custode dell’edificio scolastico, di proprietà comunale, dopo il pensionamento del custode era stato occupato dai suoi familiari. Le dirigenti, pur consapevoli dell’occupazione, non avevano informato l’ente locale proprietario.

La Procura quantificava il danno erariale in 26.775 euro, tra canoni locatizi non riscossi, ormai prescritti, e consumi idrici, ascrivendolo a titolo di dolo o colpa grave e ripartendolo secondo i periodi di permanenza in carica. Le convenute eccepivano l’assenza di un obbligo di denuncia in capo al dirigente scolastico, richiamando la sentenza n. 529/2024 della stessa Sezione, e l’esclusiva imputabilità del Comune.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione fattuale desunta dalla relazione dell’Arma dei Carabinieri e ne trae una prima decisiva conseguenza. L’alloggio era inglobato nell’edificio scolastico e non censito al catasto fabbricati; l’intera superficie apparteneva al Comune, acquisita definitivamente solo il 25 ottobre 2017 all’esito di un contenzioso con un terzo. Ne deriva che un eventuale rilascio dell’alloggio da parte degli occupanti non si sarebbe tradotto in una destinazione lucrativa, ma nel conglobarlo funzionalmente nell’istituto scolastico.

Ciò mina il presupposto oggettivo della pretesa attorea: manca un danno risarcibile, poiché nessun canone sarebbe stato concretamente conseguibile. Il giudice passa poi al piano soggettivo e osserva che mai poteva ascriversi all’Amministrazione scolastica la proprietà dell’alloggio, neppure prima del 25 ottobre 2017, e che l’occupante era dipendente del Comune, non dell’Amministrazione scolastica.

Competeva dunque al Comune, che aveva piena contezza del pensionamento del proprio dipendente, designare un nuovo custode o acquisire la disponibilità dell’immobile. Opinare diversamente equivarrebbe a postulare che il Comune potesse dimenticarsi di possedere quell’unità immobiliare, che per tipologia rientrava ordinariamente nel suo patrimonio. La consapevolezza delle dirigenti circa l’occupazione materiale non implica la consapevolezza dell’assenza di un titolo che la legittimasse.

La Corte ritiene non decisivo il rilievo, dedotto in discussione, secondo cui nel 1984 il custode si era rivolto al dirigente scolastico per interventi manutentivi. Neppure rileva la sentenza penale n. 37766/2019 della Suprema Corte, concernente un infortunio in un locale ricompreso nell’edificio scolastico. Nessuna delle norme richiamate dalla citazione ascrive al dirigente la competenza sull’alloggio del custode, res distinta dal plesso scolastico e priva di nesso con il servizio.

Quanto alla consegna dei codici dell’allarme, la Corte osserva che, quand’anche si fosse demandata al familiare del custode una funzione analoga a quella di custode, non è dimostrato alcun danno per l’Amministrazione scolastica, né quella conoscenza poteva radicare in lui alcuna pretesa giuridica. La domanda è pertanto rigettata, con liquidazione delle spese di lite in favore delle convenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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