Improcedibile l’appello dell’appellante assente a due udienze consecutive (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 3 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196, comma 1, c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La duplice assenza consecutiva integra una fattispecie di improcedibilità automatica, che non richiede istanza di parte né valutazione discrezionale del giudice, operando su mero accertamento oggettivo della mancata comparizione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con sentenza n. 776/2022, aveva condannato l’appellante, in solido con altro soggetto, al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 55.252,89 per il danno conseguente all’indebita percezione di erogazioni per la campagna 2015, conseguite mediante la fraudolenta indicazione della titolarità di 22 fondi in realtà non posseduti.
L’appellante ha impugnato la condanna con un unico motivo, lamentando l’insussistenza e la mancata prova legale della responsabilità. Chiamato il giudizio al 25.01.2024, lo stesso è stato rinviato ex art. 196 c.g.c. all’udienza del 23.05.2024 e poi a quella del 24.10.2024. In tale ultima udienza l’appellante è risultata assente; il P.M. ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rappresentando quella odierna come la seconda assenza consecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione processuale preliminare, che assorbe ogni valutazione di merito: la sorte dell’appello in caso di mancata comparizione dell’appellante a due udienze consecutive di discussione.
La regola applicata è quella dell’art. 196, comma 1, c.g.c., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, comunicata dalla segreteria all’appellante; e se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Il dato rilevante è il comportamento processuale dell’appellante. La Corte rileva la seconda assenza consecutiva in udienza, che integra esattamente il presupposto della norma: un primo rinvio già disposto ex art. 196 c.g.c. e una nuova mancata comparizione nella sede fissata.
La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità dell’appello, pronunciata d’ufficio e non subordinata all’istanza del P.M.: la richiesta del rappresentante della Procura generale si salda con il potere-dovere del collegio di rilevare autonomamente la fattispecie. Il giudice non entra nel merito del motivo proposto, perché il rito processuale preclude l’esame della doglianza sull’insussistenza della responsabilità.
Non vi è alcuna statuizione sulle spese, compatibilmente con la natura del giudizio contabile. La decisione è assunta in camera di consiglio, con pronuncia depositata in segreteria.
Nota della Redazione
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