Inammissibile l’appello notificato ma depositato oltre il termine decadenziale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 13 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’impugnazione si propone mediante una fattispecie complessa, composta dalla notificazione dell’atto e dal suo deposito nella segreteria del giudice adito. Il deposito dell’atto notificato, unitamente a copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni, deve avvenire a pena di decadenza entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 180 c.g.c. Il termine è perentorio perché presidia la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. La sua inosservanza rende l’appello inammissibile, con rilievo officioso, e non è sanata dalla rituale costituzione in giudizio dell’appellato.
Il Fatto
Un ex Assistente capo della Polizia penitenziaria, in quiescenza dal 9 agosto 2007 e con un’anzianità al 31 dicembre 1995 pari a 16 anni, mesi 0 e giorni 7, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico invocando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e non l’aliquota del 35% applicata dall’Ente previdenziale ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto.
La Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con sentenza n. 53/2021, aveva respinto il ricorso, ritenendo l’art. 54 destinato al personale militare e non applicabile a chi apparteneva a un’amministrazione non più militarizzata per effetto dell’art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 395/1990. L’interessato ha proposto appello, dolendosi della violazione dell’art. 54 anche in relazione all’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, e l’Ente previdenziale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare il merito, la Sezione ha rilevato d’ufficio un profilo pregiudiziale e dirimente, relativo alla modalità di proposizione del gravame. Il procedimento contabile prevede, dopo la notificazione dell’atto, un deposito presso la segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, adempimento finalizzato a investire della cognizione il giudice competente.
Nel caso concreto, l’atto d’appello è stato depositato sulla piattaforma informatica in data 7 marzo 2022, privo della relata di notificazione, mentre la notifica all’Ente previdenziale si era perfezionata con piego ricevuto in data 24 febbraio 2022. Il deposito dell’atto con la prova della notifica è invece avvenuto solo il 2 dicembre 2024, ben oltre il termine decadenziale.
La Corte richiama i propri precedenti — Sez. II app. n. 101/202, n. 148/2022, n. 158/2024, n. 269/2024, n. 154/2024, n. 131/2023, n. 328/2017 e Sez. III app. n. 266/2022 — secondo cui la tempestiva notificazione e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d’appello.
La perentorietà dell’adempimento non tollera equipollenti. L’irritualità del deposito è rilevabile d’ufficio, trattandosi di preclusione derivante dal mancato rispetto di un termine espressamente previsto a pena di decadenza. Non ha alcun rilievo sanante la rituale costituzione in giudizio dell’appellato.
L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale ha giustificato, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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