Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 159 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubbliche non si individua nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, per il Comune tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da chi non riveste la qualifica di agente contabile è improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il dubbio atteneva alla qualificazione del soggetto obbligato alla resa del conto. Il Procuratore regionale, nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e dunque non legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
La questione è quella della individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — ha precisato che il consegnatario va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica.
Per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco che assume la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disponibilità giuridica. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
Il Collegio aggiunge che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto in esame era stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario: il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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