Danno da gara alterata non provato dal solo esiguo ribasso (Corte dei Conti Sez. III App. n. 68 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per condotte lesive della concorrenza, il danno erariale non può ritenersi provato dalla sola esiguità del ribasso offerto in gara. La percentuale di ribasso, di per sé, nulla dice sulla congruità del costo sostenuto dall’amministrazione: essa dipende anche dalla fissazione della base d’asta e può risultare minima pur a fronte di una base d’asta già bassa. Perché il danno sia configurabile occorre che l’esiguità del ribasso abbia determinato un ingiustificato maggiore costo dell’appalto, con onere probatorio a carico della Procura contabile. Il giudizio di responsabilità richiede la dimostrazione concreta della diminuzione patrimoniale, non potendosi fondare su presunzioni o su un mero confronto con ribassi medi di gare ritenute analoghe.
Il Fatto
La vicenda riguarda una procedura di gara aperta indetta da un’Azienda ospedaliera per l’affidamento di un appalto misto di progettazione, realizzazione di un bunker e fornitura di un acceleratore lineare. Alla scadenza pervenne la sola offerta di una società, che fu aggiudicataria con un ribasso dello 0,148% rispetto alla base d’asta.
Il direttore di struttura complessa e il responsabile di struttura semplice, rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice, venivano convenuti in giudizio dalla Procura regionale, che contestava loro una serie di condotte asseritamente idonee a pregiudicare il confronto concorrenziale. Il giudice di prime cure li condannava in solido al pagamento di euro 133.199,85, quantificando il danno nella differenza tra il ribasso praticato e la media dei ribassi di gare similari.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rigetta il motivo sulla mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità penale. La questione è superata dalla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale, che ha dichiarato la prescrizione dei reati. Nel merito, si ribadisce che la sospensione ex art. 106 c.g.c. esige un vero vincolo di consequenzialità logico-giuridica, non un mero collegamento tra giudizi, né ragioni di opportunità.
La Corte applica poi il principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni, in coerenza con la ragionevole durata del processo. Su questa base affronta prioritariamente il motivo sulla esistenza e quantificazione del danno.
Il punto centrale è che il danno alla finanza pubblica, pur correttamente individuato nella sua astratta configurabilità, non risulta provato. La sola esiguità del ribasso non basta: essa può essere sintomatica di alterazione della concorrenza, ma non è necessariamente indicativa di dinamiche patologiche foriere di danno. Occorre dimostrare che quel ribasso abbia prodotto un ingiustificato maggiore costo per l’amministrazione.
La Corte esclude che la base d’asta sia stata fissata fraudolentemente, risultando frutto di valutazioni programmatorie complesse; esclude del pari che il capitolato sia stato predisposto con finalità discriminatorie della concorrente. Rileva soprattutto che la Procura non ha effettuato una ragionata comparazione del prezzo finale dei lavori e della fornitura con quello di altre gare, senza confutare il dato sulla convenienza del costo complessivo dell’appalto.
In assenza di sufficiente prova del danno, la responsabilità degli appellanti non può ritenersi sussistente. L’appello è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 6.302,00, oltre accessori, per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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