Appello generico e divieto di motivare sul merito dopo l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15076 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice dell’appello constati che i motivi del gravame non confutano le ragioni della decisione impugnata, deve dichiarare senz’altro l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., senza svolgere alcuna valutazione di merito. Una statuizione che definisca l’appello “al limite dell’inammissibilità” non è logicamente né giuridicamente possibile, poiché l’impugnazione è solo conforme o non conforme allo schema tipico voluto dal legislatore. La declaratoria di inammissibilità spoglia il giudice della potestas iudicandi: le considerazioni di merito eventualmente svolte restano estranee alla decisione, provengono da un giudice che non ne era più investito e non sono riconducibili alla statuizione adottata.

Il Fatto

La vicenda origina dalla domanda di alcune lavoratrici assicurate, rivolta a ottenere l’iscrizione nelle liste di mobilità e la condanna dell’INPS al pagamento della relativa indennità. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 16.02.2018, ha confermato la pronuncia, rilevando che l’Istituto appellante si era limitato a ribadire le eccezioni di primo grado senza confutare le ragioni della decisione, e giudicando il gravame “palesemente infondato” nel merito. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; le lavoratrici hanno resistito con controricorso, articolando ricorso incidentale di due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via logicamente prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, per la sua valenza potenzialmente assorbente. Le lavoratrici censurano la sentenza per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’INPS, pur avendone constatato la genericità.

Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., esige che alle argomentazioni del primo giudice siano contrapposte quelle dell’appellante volte a incrinarne il fondamento logico-giuridico, non bastando la integrale censura della sentenza (Cass. Sez. Un. n. 36481 del 2022). I giudici di merito avevano riconosciuto che l’appello si limitava a ribadire le eccezioni di primo grado.

Da qui l’error in procedendo. Constatata l’assenza dei requisiti degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare senz’altro l’inammissibilità del gravame. La formula dell’appello “al limite dell’inammissibilità” è incompatibile con lo schema tipico: l’impugnazione è conforme o non conforme, con conseguente idoneità o inidoneità a instaurare il giudizio.

La Corte ribadisce che la statuizione d’inammissibilità definisce e chiude il giudizio, sicché le considerazioni di merito restano irrimediabilmente fuori dalla decisione, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi (Cass. Sez. Un. n. 3840 del 2007, richiamata da Cass. n. 29529 del 2022). Ogni attività motivazionale sul merito, una volta accertati i presupposti della declaratoria, ridonda inoltre sulla ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., ritardando la definizione della lite e sottraendo tempo ad altri processi (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015).

La Corte accoglie quindi il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo e il ricorso principale, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di appello e di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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