Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per gli anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 63 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricalcolo del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, l’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 va interpretato, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, nel senso che l’aliquota di rendimento del 2,44% annuo si applica per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, indipendentemente dal fatto che il dipendente sia cessato dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. Il beneficio opera sulla sola quota retributiva della pensione, in misura proporzionale all’anzianità posseduta a quella data. La questione è stata risolta dalle Sezioni Riunite con sentenza SSRR 12/QM/2021, cui il giudice d’appello si conforma.

Il Fatto

L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto a un pensionato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza, applicando il coefficiente del 2,44% per gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995, e aveva condannato l’Istituto alla corresponsione dei ratei differenziali arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, con spese compensate.

L’appellante deduce la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, sostenendo che l’aliquota unitaria sia riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. L’appellato resiste, chiedendo in via principale il rigetto del gravame e in subordine l’applicazione dell’aliquota del 2,445%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza impugnata si pone in linea con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Il giudice di primo grado aveva evidenziato come la soluzione ermeneutica delle Sezioni Riunite sia finalizzata a contemperare la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995, attraverso un meccanismo di quantificazione della quota retributiva di coloro che al 31 dicembre 1995 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo, articolato in misura proporzionale rispetto all’anzianità posseduta a tale data.

Il Collegio condivide tale ricostruzione e ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto il diritto al ricalcolo, applicando il coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile, in conformità alla pronuncia nomofilattica. La decisione impugnata risulta pertanto immune da censure e va confermata, con conseguente rigetto dell’appello proposto dall’INPS.

Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell’organo nomofilattico ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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