Nessun controllo Corte conti su mera rimodulazione della partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 96 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha un ambito oggettivo limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. L’assunzione dello status di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli esclusi. Le successive vicende che incidono sulla consistenza della partecipazione già detenuta non richiedono di reiterare la valutazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica e finanziaria e sulla formula gestionale prescelta. Ne deriva il non luogo a deliberare quando la delibera si limiti a prendere atto di un mero assestamento della quota, senza nuovo acquisto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Il Fatto
Il Comune invia alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del consiglio comunale con cui autorizza il Sindaco a partecipare all’assemblea straordinaria di una società consortile a responsabilità limitata per l’approvazione della nuova composizione sociale, a titolo non oneroso. L’ente riferisce di aver aderito alla compagine nel 2017 con una quota del 2,54% e di aver visto la propria partecipazione salire al 2,63% del capitale, per effetto del recesso di alcuni soci.
La richiesta di parere segue la trasmissione dell’atto ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. La questione sottoposta al Collegio è preliminare: stabilire se quella deliberazione debba effettivamente essere assoggettata al controllo sulla partecipazione societaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP delinea un’attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e indirizzata alla motivazione del provvedimento. I parametri impongono, per alcuni profili, una verifica di conformità a legge e, per altri, una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria.
Il rispetto di tali parametri va rapportato all’onere motivazionale dell’amministrazione. Esso non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche, ma può ritenersi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale di inquadramento della fattispecie.
Su questa base la Corte affronta il profilo oggettivo. Il Comune è certamente un’amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP. Diversa è la conclusione sul contenuto dell’atto: la determinazione non implica l’acquisto ex novo della qualità di socio, ma solo il mantenimento dello status con una percentuale rafforzata, passata dal 2,54% al 2,63%, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
Il Collegio richiama il proprio indirizzo in tema di mero aumento di capitale da parte di un’amministrazione già socia, ove non si profila un nuovo status di socio perché la valutazione di attinenza ai fini istituzionali è stata compiuta al momento dell’ingresso. Richiama poi le Sezioni riunite in sede di controllo, secondo cui la norma ha limitato il proprio ambito applicativo alla costituzione di una società e all’acquisto di partecipazioni, e le successive pronunce che hanno escluso la necessità di reiterare il vaglio nelle vicende modificative della quota.
Restano fermi gli altri poteri di controllo, dalla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai controlli su bilanci degli enti partecipanti. Nel caso concreto, tuttavia, la deliberazione non è sussumibile nell’ambito di applicazione del novellato art. 5 TUSP: il Collegio dichiara il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco.
Nota della Redazione
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