Nessuna estensione del trattamento di reversibilità agli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 118 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 cod. ordinamento militare costituisce norma di carattere speciale, derogatoria del regime previdenziale ordinario, e non è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva. L’estensione operata dagli artt. 2177 e 2183 del medesimo codice riguarda i superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma resta ancorata alle fattispecie tipizzate dalla norma: decesso in servizio di ordine pubblico, di vigilanza a infrastrutture civili o militari, in operazioni di soccorso, o per effetto diretto di ferite e lesioni da azioni terroristiche o criminose. Il beneficio non si comunica ai superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, legge n. 266/2005. La diversità di regime rispetto ai benefici riconosciuti dalla stessa legge n. 266/2005 trova giustificazione in una precisa scelta del legislatore e non integra violazione dell’art. 3 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un Vigile del fuoco deceduto per arresto cardio-circolatorio a seguito di un incidente occorso mentre era alla guida di un’autocisterna di carburanti in servizio, agiva per il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza.
Il coniuge era stato equiparato alle vittime del dovere con decreto ministeriale, adottato in applicazione dell’art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, per patologia riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione. La ricorrente invocava il combinato disposto degli artt. 1897, 2177 e 2183 cod. ordinamento militare e, in via subordinata, prospettava la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Il Ministero eccepiva il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice afferma la legittimazione passiva del Ministero dell’interno. La domanda ha ad oggetto il riconoscimento di un beneficio pensionistico e, ratione temporis, la liquidazione compete all’amministrazione di appartenenza, essendo il dipendente cessato dal servizio prima del passaggio delle competenze all’I.N.P.D.A.P.
Nel merito il ricorso è respinto. La Corte ricostruisce la fattispecie: l’art. 1897 riserva il beneficio ai superstiti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, di vigilanza a infrastrutture civili e militari o in operazioni di soccorso. L’art. 2183 estende la disciplina ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, mentre l’art. 2177 richiama, per il personale civile e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni della sezione.
Il passaggio decisivo attiene alla natura della norma. Anche a voler ritenere il beneficio astrattamente estensibile ai Vigili del fuoco, l’art. 1897 è norma speciale, come dimostra la sua funzione derogatoria rispetto al regime previdenziale ordinario. L’estensione ad altre categorie di vittime del dovere richiede quindi un’espressa previsione normativa, che nel caso concreto manca.
La Corte esclude così l’applicabilità della disposizione tanto alle fattispecie del comma 563 non enumerate nell’art. 1897, quanto alle situazioni che a quelle fattispecie rinviano: i soggetti indicati dal comma 564, tra cui rientrava il coniuge, sono equiparati a personale militare a sua volta estraneo al perimetro applicativo della norma. Difettano pertanto le condizioni tassativamente previste: il coniuge non è caduto in servizio di ordine pubblico, di vigilanza a infrastrutture né in operazioni di soccorso.
Il giudice affronta poi la prospettata questione di costituzionalità. Le situazioni poste a confronto sono diverse e la scelta legislativa di escludere dal beneficio i superstiti già destinatari di altre normative di favore è ragionevole. La ricorrente e la figlia percepiscono la speciale elargizione ex d.P.R. n. 243/2006 e legge n. 222/2007, l’assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 legge n. 206/2004; la sola ricorrente usufruisce della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità. La disciplina non contrasta con l’art. 3 Cost., mentre la censura ex art. 97 Cost. è generica e perciò inammissibile.
Quanto alle spese, poiché l’amministrazione si è difesa ex art. 158, comma 2, c.g.c. con propri funzionari, nulla è disposto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, non documentate. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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