Sorveglianza particolare: anche un singolo episodio può giustificarla (Cass. pen. Sez. I n. 25313 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis ord. pen. ha funzione preventiva, volta a impedire condotte pregiudizievoli per la sicurezza e l’ordine interno dell’istituto, e non sanzionatoria. La sua applicazione può fondarsi anche su una singola condotta o su un singolo episodio, purché rivelatori di un modo di agire foriero di rischi per la sicurezza e l’ordine intramurario: pretendere la previa reiterazione di comportamenti pregiudizievoli priverebbe di utilità la misura. Il giudice di sorveglianza che annulli il provvedimento applicativo deve rendere conto della progressione delle condotte e operare un completo bilanciamento tra esigenze di prevenzione e diritti del detenuto, non potendosi qualificare come punitiva la privazione di oggetti idonei a divenire strumenti di offesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2025, accoglieva il reclamo proposto da un detenuto in regime speciale e annullava il provvedimento con cui l’Amministrazione Penitenziaria aveva applicato la sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il provvedimento amministrativo si fondava su una serie di condotte tenute dal detenuto, culminate nell’aggressione fisica di un operatore penitenziario mediante un bastone, con lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il Tribunale riteneva le privazioni imposte eccessive e incongrue rispetto ai fatti, ravvisando un intento punitivo e non di tutela dell’ordine e della sicurezza. Il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. L’art. 14-bis, comma 1, ord. pen. consente di sottoporre a regime di sorveglianza particolare i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza o turbano l’ordine negli istituti, che con violenza o minaccia impediscono le attività altrui, o che si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti.
Il regime, ribadisce la Corte, non intende sanzionare il detenuto, ma ripristinare l’ordine e preservare l’incolumità dei detenuti e degli addetti. Esso può correlarsi anche a una singola condotta, se rivelatrice di un modo di agire pericoloso: la funzione della misura è preventiva ancor più che sanzionatoria, poiché i provvedimenti disciplinari già costituiscono risposta punitiva alle violazioni delle regole di convivenza. Richiedere che a un primo comportamento pregiudizievole ne seguano altri priva di utilità la misura stessa.
Nel caso concreto il Tribunale non ha dato adeguato conto della progressione dei fatti. L’ipotesi applicata è quella della lettera a) dell’art. 14-bis e riguarda comportamenti di gravità crescente, idonei a turbare l’ordine e a compromettere la sicurezza, non fronteggiabili con i soli provvedimenti disciplinari.
La conclusione del Tribunale, secondo cui il regime appariva connotato da un intento punitivo, non è coerente con gli elementi di fatto indicati nella stessa ordinanza. La valutazione sulle prescrizioni — privazione degli arredi a eccezione del letto e dello sgabello — è apodittica, perché non considera la reiterazione di condotte oppositive, offensive e violente, né le caratteristiche intrinseche di oggetti come lo specchio, la televisione e il fornellino, che possono assumere rilievo quali oggetti atti a offendere. A fronte dell’ultima condotta violenta, commessa con un oggetto nella disponibilità del detenuto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché escludere un analogo uso improprio dei beni rimossi.
Il richiamo alla Corte cost. n. 186 del 2018 non risulta pertinente, poiché non può farsi rientrare nel nucleo essenziale dei diritti della persona detenuta la possibilità di trattenere, in presenza di specifici e gravi comportamenti, beni che compromettono la sicurezza del personale e degli altri detenuti. Il vizio di motivazione impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, libero nell’esito, per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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