Inammissibile l’appello se l’atto non allega l’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. VI n. 4930 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni proposte anteriormente al 25 agosto 2024, resta applicabile l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone di allegare all’atto di appello, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio. Tale onere è soddisfatto dal richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione; non è sufficiente, invece, un’indicazione fornita per la prima volta solo in sede di ricorso per cassazione. Il mandato speciale di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è necessario soltanto nei confronti dell’imputato giudicato in assenza nel processo di primo grado, non anche quando l’imputato sia stato presente a un’udienza dibattimentale con revoca della dichiarazione di assenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Macerata per omessa allegazione, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge nell’applicazione della norma. Ha sostenuto che l’imputato non era rimasto assente in primo grado, avendo presenziato all’udienza del 24 febbraio 2022 rendendo dichiarazioni spontanee, e che aveva depositato più nomine difensive confermando sempre lo stesso difensore, con elezione di domicilio. Con memoria del 3 dicembre 2024 ha poi insistito sulla condizione di collaboratore di giustizia, collocato in località protetta, con domiciliazione speciale ex lege.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, ma per ragioni diverse da quelle del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha documentato in modo adeguato che l’imputato, pur assente all’udienza conclusiva del primo grado, aveva presenziato all’udienza del 24 febbraio 2022, in cui era intervenuta la revoca dell’originaria dichiarazione di assenza. Egli rientrava pertanto nella previsione dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., secondo cui l’imputato presente a un’udienza che non compaia alle successive è considerato presente e rappresentato dal difensore.

Ne discende la sufficienza, ai fini dell’appello, della nomina difensiva comprendente la facoltà di impugnare, rilasciata prima del dispositivo della sentenza. Il mandato speciale ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è infatti richiesto solo per l’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza durante il primo grado.

Il rigetto si fonda però su un diverso rilievo. L’appello, proposto il 26 maggio 2023, non recava allegata la dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., né conteneva l’indicazione specifica di una precedente dichiarazione o elezione.

Le Sezioni Unite, con decisione adottata all’udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato la perdurante applicabilità della disposizione alle impugnazioni anteriori al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che l’ha abrogata. Esse hanno ritenuto sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione e alla sua collocazione nel fascicolo. Nel caso di specie tale indicazione mancava nell’atto di appello, cui era allegata la sola procura speciale, ed è comparsa solo con il ricorso per cassazione.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sollevata con la memoria del 3 dicembre 2024, relativa alla speciale domiciliazione del collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione ex art. 12, comma 3-bis, d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991. Si tratta di motivo nuovo, non consentito e non rilevabile d’ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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