Motivazione apparente in sede di rinvio sulla proroga del 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 33088 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354/1975, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento. Egli non può fondare il rigetto del reclamo sul medesimo percorso argomentativo già censurato, né desumere l’attuale pericolosità del detenuto dal rinvio a note e atti istruttori che, pur posti a fondamento del decreto ministeriale, non siano stati acquisiti al procedimento. La pericolosità rilevante non è quella desunta in astratto dalla gravità dei reati o dal ruolo apicale rivestito, ma la concreta capacità del soggetto di mantenere legami, proseguire contatti o impartire ordini verso l’esterno. In difetto di tale verifica la motivazione è meramente apparente e la proroga è illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2026 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto ministeriale che aveva prorogato la sua sottoposizione al regime detentivo speciale.
Il giudizio di rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione, che aveva annullato la precedente ordinanza del 27 marzo 2025 del medesimo Tribunale. Con un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha reiterato le argomentazioni già censurate e ha omesso la doverosa attualizzazione degli indicatori di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale del rispetto degli oneri motivazionali gravanti sul giudice di rinvio a seguito di annullamento. Il Tribunale di sorveglianza, osserva la sentenza, ha giustificato la mancata acquisizione degli atti istruttori richiesti dalla difesa sul rilievo che il loro contenuto era già riportato nel decreto ministeriale, senza che dal provvedimento si comprenda se e come tale verifica sia stata effettuata.
Il passaggio è decisivo: se un atto viene indicato tra gli elementi che fondano la decisione, la richiesta della parte di averne conoscenza è pienamente legittima, né può configurarsi in capo alla difesa un onere istruttorio privo di base legale, in violazione del diritto all’ostensione delle prove utilizzate per fondare il provvedimento reclamato.
La Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha affermato l’attualità del pericolo di collegamenti con la consorteria di riferimento richiamando nuovamente le informazioni contenute nel decreto ministeriale, senza procedere all’acquisizione delle note che le contenevano. Parimenti, quanto alle operazioni di polizia giudiziaria richiamate, il provvedimento indica soggetti riconducibili a gruppi criminali “vicini” a quello del ricorrente, ma non individua le ragioni e i concreti indicatori di tale riconducibilità.
La sentenza rescindente, prosegue la Corte, aveva espressamente escluso che l’onere motivazionale potesse ritenersi assolto sulla sola base del ruolo apicale rivestito fino al 2014, e aveva richiesto di chiarire in che termini il ricorrente possa riallacciare contatti con affiliati. La pronuncia richiama il principio di Sez. 1 n. 21610 del 2024: ciò che rileva non è la pericolosità in sé, desunta dalla gravità dei reati, ma la capacità di mantenere legami verso l’esterno.
Ne deriva, per la Corte, una motivazione meramente apparente che, in violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., reitera le lacune già censurate e non si uniforma ai principi di diritto enunciati. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà rivalutare il reclamo colmando le lacune evidenziate, anche in relazione alle condizioni di salute del ricorrente.
Nota della Redazione
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