Attenuanti generiche e mancanza di resipiscenza: elementi positivi necessari (Cass. pen. Sez. I n. 19048 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato, deve conformarsi al contenuto del giudicato formatosi sulla sentenza di cognizione, operando una rinnovata valutazione degli elementi dedotti in ordine alle circostanze attenuanti generiche. La mancanza di segni concreti di resipiscenza, ancorché valorizzata solo dalla sentenza di appello, integra un valido argomento per negare la mitigazione sanzionatoria, dovendosi intendere come conferma dell’assenza di elementi positivi idonei al riconoscimento del beneficio. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi della personalità, ma richiede elementi di segno positivo, la cui assenza legittima il diniego. Al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento, ritenuto prevalente e sufficiente.
Il Fatto
La condannata proponeva incidente di esecuzione avverso l’ordine di carcerazione riguardante, oltre ad altra pronuncia, la sentenza di condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. L’istanza di rescissione del giudicato era stata accolta con riferimento alla sentenza del 2011, posta a fondamento della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. Il giudice dell’esecuzione rideterminava la pena escludendo la recidiva, ma confermava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando proprio il precedente penale successivamente travolto dalla rescissione. Nel motivare il diniego, il giudice evidenziava anche la mancanza di «segni concreti di resipiscenza» segnalata dalla Corte di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi. Il primo motivo censurava la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondato sul precedente penale poi escluso per effetto della rescissione del giudicato, trascurando gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. Il secondo motivo contestava la valorizzazione della mancanza di resipiscenza, trattandosi di profilo attinente all’esercizio del diritto di difesa.
La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione si sia conformato al contenuto del giudicato della sentenza di appello, la quale aveva escluso le circostanze attenuanti generiche proprio segnalando l’assenza di «alcun segno concreto di resipiscenza» quale argomento ulteriore alla recidiva. Tale elemento è stato interpretato come conferma dell’assenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio. L’art. 62-bis cod. pen. non attribuisce un diritto all’attenuante in presenza di una personalità non negativa, ma richiede elementi di segno positivo; la loro assenza legittima il diniego, come affermato dalla citata Sez. 3, n. 24128 del 2021.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., qualora lo ritenga prevalente ed atto a determinare la concessione o il diniego del beneficio. La mancanza di resipiscenza, anche se valorizzata solo dalla sentenza di appello, integra tale elemento prevalente e concorre a formare il quadro complessivo del giudicato. L’esito è stato il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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