Appello inammissibile senza richiamo specifico alla elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. II n. 5724 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiede che l’atto di appello contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La disciplina di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applica quando il processo si è svolto in assenza dell’imputato in difetto delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che la dichiarazione o elezione di domicilio è comunque necessaria. La mera allegazione di un atto di nomina del difensore, contenente l’indicazione di un obbligo di dimora, non integra il requisito richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole in primo grado dei delitti di tentata estorsione aggravata ed estorsione continuata, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha proposto appello avverso la sentenza, ma la Corte di Appello lo ha dichiarato inammissibile con ordinanza, sul rilievo che l’atto di appello difettava della dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Ha sostenuto che nel corso del procedimento l’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e che, non essendosi il processo svolto in sua assenza, la dichiarazione poteva essere effettuata anche nel corso del giudizio di primo grado. Con motivi aggiunti ha poi dedotto che l’ordinanza non teneva conto del documento allegato all’atto di appello e sottoscritto dall’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, in tema di impugnazioni, l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell’imputato in difetto delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., come avvenuto nel caso di specie, essendo l’imputato stato dichiarato assente nonostante avesse presenziato a un’udienza.

Ne deriva l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., oggetto di recente pronuncia delle Sezioni Unite del 24.10.2024, della quale non risulta ancora depositata la motivazione. La Corte richiama l’informazione provvisoria secondo cui la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, e va interpretata nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.

Tale requisito non risulta soddisfatto nel caso concreto, trattandosi di appello proposto prima del 24 agosto 2024: l’atto di appello non conteneva alcuna indicazione, nemmeno per relationem, di una precedente dichiarazione di domicilio, e ad esso era allegato solo un atto di nomina del difensore recante una mera indicazione di un obbligo di dimora.

La Corte esclude, inoltre, che possa rilevare la precisazione relativa all’elezione di domicilio effettuata in sede di interrogatorio di garanzia, trattandosi di allegazione introdotta solo con il ricorso in cassazione e non già con l’atto di appello o documento a questo allegato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della rilevante entità della colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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