Divieto di bilanciamento per la rapina aggravata e patteggiamento in appello (Cass. pen. Sez. II n. 5726 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 69-bis cod. pen. sottrae espressamente al giudizio di bilanciamento i delitti richiamati dall’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), cod. proc. pen., tra i quali rientra, al n. 2, la rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, cod. pen. Ne deriva che, in presenza di tale aggravante, la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche non può essere operata sulla pena base secondo il meccanismo del bilanciamento. La determinazione della pena effettuata secondo l’accordo delle parti nel giudizio di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è sindacabile per violazione di legge, poiché il giudice si limita a recepire l’intesa raggiunta. E’ pertanto inammissibile il ricorso che censuri la misura concordata della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole in primo grado dei delitti di rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione. Proposto appello, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto, con sentenza del 25 marzo 2024, la richiesta di concordato avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena nei termini oggetto dell’intesa.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 69 e 628, commi 3, 4 e 5, cod. pen. e l’illegalità della pena. Il ricorrente ha sostenuto che le attenuanti generiche sarebbero state computate dopo l’aumento per le aggravanti contestate, così da considerarle sottratte al bilanciamento, e ha invocato la riduzione della pena base ai sensi dell’art. 628, comma 1, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso come manifestamente inammissibile perché articolato su motivi non consentiti. Il nodo è la dedotta violazione di legge nella determinazione della pena concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.: secondo la Sezione, non è ravvisabile alcuna violazione di legge nel calcolo della pena per il reato continuato nella misura oggetto dell’accordo.
Il percorso argomentativo muove dall’ultimo comma dell’art. 69-bis cod. pen., che sottrae espressamente al bilanciamento i delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), cod. proc. pen. Tra questi, al n. 2, la Corte individua la rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen. Il richiamo testuale del provvedimento al “comma 3 dell’art. 618 cod. pen.” va inteso, dal contesto, come riferimento all’art. 628 cod. pen.
Su questa base la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo operato dalla sentenza di primo grado, che — in conformità all’accordo delle parti sull’aumento di pena per la recidiva, in alcun modo esclusa — ha applicato tale aumento sulla pena base già determinata ai sensi dell’art. 628, comma 3, cod. pen. L’aggravante non è dunque soggetta al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità, con ordinanza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La declaratoria ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, esclusa la rimessione in termini per la colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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